Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/02/1997 n. 22. In seguito il D. Leg.vo 03/04/2006 n. 152 ha confermato l’abrogazione. L’articolo 10-bis così recitava: “Art. 10-bis. - 1. Salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, debbono essere considerati rifiuti speciali, a tutti gli effetti, quelli derivanti dall’esercizio dell’impresa agricola sul fondo relative pertinenze.

1- bis. Sono esclusi da tale classificazione i locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i rifiuti dei quali restano classificati, ad ogni effetto di legge, rifiuti urbani interni.”

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