Comma modificato dalla legge di conversione L. 21/04/2023, n. 41 e, successivamente, abrogato dall’art. 10, comma 10, del D.L. 19/09/2023, n. 124 (L. 13/11/2023, n. 162), così recitava:

“3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentiti i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti e della cultura, all'individuazione delle unità di personale di livello non dirigenziale, trasferite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 2 da assegnare temporaneamente, nel numero massimo complessivo di trenta unità, presso le Amministrazioni centrali per il rafforzamento delle strutture ministeriali incaricate dello svolgimento delle funzioni di Autorità responsabile del Piano sviluppo e coesione. Il trattamento economico del predetto personale resta a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri.”

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