Comma inserito dalla legge di conversione 11/04/2023, n. 38 e, successivamente, modificato dall’art. 3, comma 2, della D.L. 29/12/2023, n. 212 (L. 22/02/2024, n. 17).

Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.L. 29/12/2023, n. 212 (L. 22/02/2024, n. 17) le disposizioni del presente comma, in vigore anteriormente alla modifica si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30/12/2023:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Si riporta il testo del comma nella versione precedente alla modifica:

“1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”

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