Articolo abrogato dal D.L. 22/06/2012, n. 83, (L. 07/08/2012, n. 134). Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."

Il testo dell’articolo 3 così recitava: “1. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificato con legge 28 febbraio 1986, n. 41 è autorizzata la concessione di finanziamenti agevolati e di contributi in conto capitale per l'acquisto di immobili condotti in locazione ed adibiti ad attività commerciali da almeno, dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I mutui agevolati ed i contributi in conto capitale sono pari, rispettivamente, al cinquanta ed al venti per cento del prezzo pagato per l'acquisto dei locali. per i mutui agevolati l'onere a carico degli operatori è pari al cinquanta percento del tasso di riferimento stabilito dal Ministro del tesoro.

3. Il limite massimo del fido di cui al settimo comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1974, n. 713 è raddoppiato per la concessione di finanziamenti agevolati ai fini dell'acquisto di immobili condotti in locazione ed adibiti ad attività artigianali da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le modalità per la concessione e l'erogazione delle predette agevolazioni sono stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

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