Articolo abrogato dall'art. 47, della L. 21/11/1991, n. 374, a decorrere dal 1° maggio 1995, così recitava:

“67. Luogo delle udienze

I conciliatori tengono le udienze nella casa comunale o in altra destinata dal comune.

Il conciliatore in caso di urgenza può sentire le parti e provvedere sulle loro istanze nella propria abitazione, ma non vi può tenere l'udienza di discussione.”

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