Testo dell’articolo 765 modificato dal D. Leg.vo 13/07/2017, n. 116, a decorrere dal 31/10/2025.

“Art. 765. - (Ufficiale procedente)

La rimozione dei sigilli è eseguita dall’ufficiale che può procedere all’inventario a norma dell’articolo 769.

Se non occorre l’inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del giudice di pace. (Periodo soppresso)”.

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