Articolo inserito dall'art. 3, comma 2, del D.L. 18/02/2015, n. 7 (L. 17/04/2015, n. 43) e, successivamente, abrogato dall'art. 13, comma 3, della L. 23/12/2021, n. 238, così recitava:

"Art. 679-bis - Omissioni in materia di precursori di esplosivi

Chiunque omette di denunciare all'Autorità il furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le contengono, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371."

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