Ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del D. Leg.vo 15/01/2016, n. 8 in caso di reiterazione specifica, l’autorità amministrativa competente, con l’ordinanza ingiunzione, applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della concessione, della licenza, dell’autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività da un minimo di dieci giorni a un massimo di tre mesi.

Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna qualora sia competente, ai sensi dell’articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a decidere sulla violazione di cui al presente articolo.

In caso di reiterazione specifica, non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

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