Articolo stato abrogato dal D. Leg.vo 13/07/1994, n. 480, così recitava:

"Art. 665. (Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati) — Chiunque, senza licenza dell'autorità, o senza la preventiva dichiarazione alla medesima, quando siano richieste, apre o conduce agenzie di affari, stabilimenti o esercizi pubblici, ovvero per mercede alloggia persone o le riceve in convitto o in cura, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione.

Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa le pene dell'arresto e dell'ammenda si applicano congiuntamente.

Qualora, ottenuta la licenza, non si osservino le altre prescrizioni della legge o dell'autorità, la pena è dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a lire seicentomila."

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