Articolo abrogato dall’art. 205, della L. 19/05/1975, n. 151, così recitava:

Art. 780. - Donazione al figlio naturale non riconoscibile

È nulla la donazione fatta dal genitore al figlio naturale, se la filiazione non può essere riconosciuta o dichiarata.

La nullità non si estende agli assegni fatti dal genitore in occasione del matrimonio o per la sistemazione professionale del figlio nella misura consentita dalle condizioni economiche e sociali del donante.

La nullità può essere fatta valere dal donante, dai suoi discendenti legittimi o dal coniuge.

Si applicano le disposizioni dell’articolo 599.”

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