Sull’improprio e sistematico uso delle proroghe contrattuali si richiama il Comunicato del 4 novembre 2015. Il reiterato ricorso a tale istituto, utilizzabile solo in via eccezionale, costituisce una violazione dei principi di cui all'art. 2 del d.lgs. 163/06, odierno art. 30 del d.Lgs. 163/06, e, in particolare, della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. In tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto, non vi è alcuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, salvo espresse previsioni di legge in conformità alla normativa comunitaria, una volta scaduto il contratto, deve essere effettuata una nuova gara.

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