Per l'adeguamento della presente tariffa, che ha carattere di automaticità nel senso che i compensi da essa stabiliti agli artt. 8, 9, 10 ed alla tabella A) debbono ritenersi aumentati in corrispondenza delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi sempreché queste siano superiori al 10%, vedasi la Circ. LL.PP. Direz. Gen. Urb. 10.2.1976 n. 22/SEG/V. La circolare precisa che vanno applicate le variazioni dell'indice ISTAT verificate al momento della stipula della convenzione o del conferimento dell'incarico, e non quelle vigenti al compimento delle singole prestazioni.

Vedasi la certificazione che l'ISTAT ha rilasciato su nostra istanza, e che precisa tutte le date in cui, a partire dall'1.12.1969, le variazioni dei prezzi hanno superato il 10%.

Poiché è impropria la dizione "Indice generale dei prezzi", indicata nell'art. 1 della Tariffa Urbanistica, su nostra precisa richiesta l'ISTAT ha ritenuto di interpretare la dizione della Circolare Ministeriale n. 6679 come "Indice generale dei prezzi al consumo" (già "Indice del costo della vita"), e ad esso viene riferita la certificazione rilasciataci.

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