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D. P.G.R. Toscana 23/04/2001, n. 18/R

Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (L.R. 23.3.2000, n. 42).
- D.P.G.R. 07/08/2007, n. 46/R
- D.P.G.R. 04/06/2009, n. 27/R
- D.P.G.R. 05/01/2011, n. 3/R
- D.P.G.R. 28/12/2011, n. 70/R
- D.P.G.R. 28/12/2012, n. 87/R
- D.P.G.R. 24/09/2013, n. 52/R
- D.P.G.R. 17/02/2015, n. 18/R
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI


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25941 1648633
Art. 1 - (Oggetto e definizioni)

1. Il presente regolamento dà attuazione alla l.r. 23 marzo 2000, n. 42 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

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Art. 2 - (Dati contenuti in albi ed elenchi)

1. I dati personali presenti negli albi ed elenchi di cui al testo unico e di cui al presente regolam

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TITOLO II - INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA, ASSOCIAZIONI PRO-LOCO


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CAPO I - SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA


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Art. 3 - (Caratteristiche degli uffici di informazione e standard dei servizi)

1. Gli uffici di informazione regionale sono situati, di norma, nel comune dove ha sede l'APT, nei centri turistici di maggior richiamo e nei luoghi interessati da importanti flussi di turismo di transito.

2. Gli standard tecnici relativi agli uffici di informazione regionale e locale sono definiti nell'allegato A; la Giunta regionale, con proprio atto, può modificare e aggiornare tali standard sentito il Comitato tecnico di coordinamento di cui al successivo articolo 6.

3. Gli standard tecnici definiti dall'allegato A sono adottati dagli uffici di informazione istituiti a decorrere dal 15 aprile 2000; gli uffici già esistenti a

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Art. 4 - (Uso dei segni distintivi)

N2

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Art. 5 - (Affidamento dei servizi a soggetti terzi)

1. I servizi di informazione e accoglienza turistica di cui all'articolo 7 del testo unico possono essere affidati a imprenditori, società, consorzi o cooperative aventi tra i propri oggetti di impresa l'esercizio di tali attività. I servizi locali possono essere affidati alle Pro-loco di cui all'articolo 22 del testo unico iscritte agli albi provinciali.

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25941 1648640
Art. 6 - (Comitato tecnico di coordinamento per i servizi)

1. Per garantire un costante raccordo tra l'attività della Regione, degli Enti locali e delle APT in materia di servizi di informazione e accoglienza turistica allo scopo di erogare tali servizi in forma omogenea negli ambiti territoriali è istituito il Comitato tecnico di coordinamento per il servizio di informazione e accoglienza turistica.

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CAPO II - ASSOCIAZIONI PRO-LOCO


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25941 1648642
Art. 7 - (Attività delle Pro-loco)

1. Le Pro - loco cooperano con gli enti locali per:

a) realizzare iniziative id

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Art. 8 - (Iscrizione agli albi provinciali)

1. Per l'iscrizione agli albi provinciali devono concorrere le seguenti condizioni:

a) lo statuto dell'associazione deve sancire un ordinamento interno a base democratica e determinare una organizzazione funzionale conforme alle n

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25941 1648644
Art. 9 - (Effetti dell'iscrizione agli albi provinciali)

1. L'iscrizione agli albi provinciali costituisce condizione per svolgere, in cooperazione con gli En

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25941 1648645
Art. 10 - (Aggiornamento degli albi provinciali)

1. La Provincia provvede all'aggiornamento dell'albo.

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25941 1648646
TITOLO III - IMPRESE TURISTICHE


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25941 1648647
CAPO I - STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI SEZIONE PRIMA - ALBERGHI E RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE


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25941 1648648
“Art. 11 - (Disposizioni generali)

N21. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere devono possedere i requisiti specificati negli articoli seguenti, nonché gli altri requisi

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25941 1648649
"Art. 12 - (Requisiti minimi)

N2 1. Gli alberghi devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) un numero di camere adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette; nel computo sono comprese anche eventuali unità abitative nei limiti previsti dall’articolo 26, comma 4 del testo unico;

N12 “b) almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazio

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25941 1648650
"Art. 13 - (Denominazione)

N2 1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva disciplinata dal presente titolo non può essere uguale

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25941 1648651
Art. 14 - (Soggiorno, ricevimento e servizio di portineria)

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25941 1648652
"Art. 15 - (Camere)

N2 1. Si intende per camera il singolo locale preordinato per il pernottamento della clientela, al quale si accede direttamente da corridoi o altre aree comuni mediante porta munita di serratura.

2.

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25941 1648653
Art. 16 - (Unità abitative)

1. Si intende per unità abitativa l'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato all'alloggio della clientela. Ciascuna u

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Art. 17 - (Dipendenze)

1. Sono definite dipendenze i locali destinati all'alloggio dei clienti, collocati in parti distinte dello stesso stabile o in stabili diversi dalla casa madre, distanti di norma non più di cinquanta metri. L'ubicazione deve consentire il mantenimento dell'unitarietà della gestione e di utilizzo dei servizi.

2. La dipende

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25941 1648655
"Art. 18 - (Informazioni relative alla struttura)

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25941 1648656
Art. 19 - (Accesso di animali)

1. L'accesso di animali al seguito della clientela può essere consentito a condizione che sian

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"Art. 20 - (Dnuncia inizio attività)

N2 1. La denuncia di inizio attività per l’esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è presentata al comune ove è ubicata la struttura. L’attività può essere iniziata dal ricevimento della denuncia da parte del comune.

2. Ai fini del controllo sulla classificazione e sulla comunicazione dei prezzi, il comune, entro cinque giorni dal ricevimento del

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SEZIONE SECONDA - CAMPEGGI, PARCHI DI VACANZA, VILLAGGI TURISTICI, AREE DI SOSTA


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Art. 21 - (Disposizioni generali)

1. I campeggi, i parchi di vacanza, i villaggi turistici e le aree di sosta devono possedere i requisiti specificati negli articoli seguenti, nonché gli altri requisi

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25941 1648660
Art. 22 - (Area di pertinenza della struttura)

1. L'area destinata alla sosta e al soggiorno della clientela deve essere articolata in piazzole, libere o allestite con strutture a cura della gestione. I parcheggi, i servizi igienici, gli uffici, gli impianti tecnologici e gli altri impianti, nonché il ristorante, il bar, lo spaccio e le attrezzature sportive e ri

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Art. 23 - (Accesso, viabilità e parcheggio)

1. La struttura ricettiva deve essere facilmente accessibile ai veicoli con il relativo rimorchio. Gli accessi devono essere sufficientemente ampi per consentire un agevole passaggio dei veicoli. Per le strutture con solo accesso pedonale deve essere assicurata la viabilità necessaria

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Art. 24 - (Servizio di sorveglianza e di ricevimento)

1. Il servizio di sorveglianza relativo all'intera area di pertinenza della struttura ricettiva, nonc

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25941 1648663
Art. 25 - (Piazzole)

1. Si intende per piazzola la superficie attrezzata e delimitata a disposizione per la sosta e il soggiorno di un equipaggio di turisti.

2. Si intende per equipaggio l'insieme delle persone che chiedono di usufruire insieme di una piazzola.

3. Su richiesta dei clienti è consentita l'installazione, da parte di uno stesso equipaggio, di tre tende complessivamente o di due tende e di un mezzo di pernottamento mobile, fino ad un massimo di sei persone sulla stessa piazzola, purché non sia superata la capacità ricettiva totale autorizzata della struttura.

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“Art. 25 bis - Accessori dei mezzi di pernottamento

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Art. 26 - (Strutture allestite nei villaggi turistici e nei campeggi)

1. Le strutture installate dal titolare o gestore, messe a disposizione per la sosta e il soggiorno del turista, hanno le seguenti caratteristiche:

a) pareti e coperture impermeabili, non combustibili o coibentate;

b) pavimentazione in materiale facilment

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Art. 27 - (Capacità ricettiva)

1. Nei campeggi, nei villaggi turistici e nelle aree di sosta la capacità ricettiva autorizzab

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Art. 28 - (Pronto soccorso)

1. Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di una cassetta di pronto soccorso contenente i materi

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Art. 29 - (Impianto di approvvigionamento idrico e servizi idrosanitari)

1. L'impianto idrico deve essere realizzato con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire la erogazione minima giornaliera non inferiore a litri novanta per ospite, di cui almeno cinquanta litri potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti comunali. Nei campeggi e nei villaggi turistici deve essere in ogni caso assicurata una riserva d'acqua pari ad almeno il consumo di una giornata, calcolato in relazione alla capacità ricettiva autorizzata.

2. Qualora la struttura ricettiva non sia servita da pubblico acquedotto, la potabilità dell'acqua deve essere attestata da un certificato di analisi eseguito da un laboratorio abilitato. Nel caso in cui l'acqua sia prelevata da pozzi l'impianto di approvvigionamento, per sopperire alla eventuale mancanza di energia elettrica, deve essere dotato di un gruppo elettrogeno di potenza adeguata al funzionamento della pompa di sollevamento, nonché di una ulteriore pompa di riserva. La presenza di tale impianto è sostitutiva della riserva d'acqua di cui al comma 1.

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25941 1648669
Art. 30 - (Impianto di illuminazione e distribuzione di energia elettrica)

1. Gli impianti di illuminazione e di distribuzione di energia elettrica devono essere realizzati nel

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25941 1648670
Art. 31 - (Smaltimento dei rifiuti)

1. Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di impianto di rete fognaria, realizzato nel rispetto della normativa vigente e dei locali regolamenti d'igiene.

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Art. 32 - (Impianto telefonico)

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"Art. 33 - (Accesso di animali)

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"Art. 34 - (Denuncia inizio attività )

N2 1. La denuncia inizio attività per l’esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è presentata al comune ove è ubicata la struttura. L’attività può essere iniziata dal ricevimento della denuncia da parte del comune.

2. Ai fini del controllo sulla classificazione e sulla comunicazione dei prezzi il comune, entro cinque giorni dal ricevimento della denuncia di inizio attività, trasmette alla provincia competente copia della denuncia e il livello di classificazione dichiarato dal richiedente allegando le relazioni e le planimetrie della struttura ricettiva. Il comune trasmette alla provincia anche le eventuali v

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CAPO II - ALTRE STRUTTURE RICETTIVE


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"Art. 35 - (Case per ferie)

N21. Le case per ferie, di cui all’ articolo 47, comma 1 del testo unico devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti nonché dai regolamenti edilizi e di igiene comunali.

2. Le case per ferie devono comunque avere:

a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di 8 metri quadrati per le camere ad un letto e 12 metri quadrati per le camere a due letti, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni letto in più;

b) un’altezza mini

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25941 1648676
"Art. 36 - (Ostelli per la gioventù)

N2 1. Gli ostelli per la gioventù di cui all’articolo 48 del testo unico devono possedere i requisiti previsti dall’articolo 35 del presente regola

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25941 1648677
Art. 37 - (Rifugi Alpini)

1. I rifugi alpini di cui all'articolo 49 del testo unico devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di:

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25941 1648678
Art. 38 - (Rifugi escursionistici)

1. I rifugi escursionistici di cui all'articolo 47 comma 2 del testo unico devono possedere gli stess

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Art. 39 - (Affittacamere)

1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali e igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione anche per quanto attiene alle superfici delle camere e degli altri locali.

2. Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelli risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente d

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Art. 40 - (Case e appartamenti per vacanze)

1. Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti strutturali e igienico - edilizi previsti per le case di civile abitazione anche per quanto attiene alle superfici delle camere e degli altri locali.

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25941 1648681
"Art. 41 - (Residenze d'epoca)

N21. Nella gestione delle residenze d’epoca di cui all’articolo 58 del testo unico devono essere assicurati i servizi essenziali ed i requisiti tecnici e igienico- sanitari:

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"Art. 42 - (Residence)

N21. I residence di cui all’articolo 62 del testo unico devono possedere, oltre ai requisiti igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, i seguenti requisiti minimi:

a) un numero di unità abitative per l’alloggio della clientela non inferiore a set

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“Art. 42 bis - Denuncia inizio attività

N2 1. La denuncia di inizio attività per l’esercizio delle strutture ricettive di cui al presente capo è presentata al comune in cui è ubicata la struttura. L’attività può essere iniziata dal ricevimento della denuncia d

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25941 1648684
CAPO III - STABILIMENTI BALNEARI


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Art. 43 - (Disposizioni Generali)

1. Gli stabilimenti balneari di cui al presente capo sono strutture delimitate, attrezzate prevalenteme

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25941 1648686
"Art. 44 - (Requisiti minimi)

N2 1. Gli stabilimenti balneari devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) un numero di cabine pari al 10 per cento del numero dei punti ombra quali ombrelloni, tende e simili. La cabina, locale chiuso preordinato come spogliatoio avente superficie minima di 0,80 metri quadrati, deve essere fornita di attaccapanni, specchio, sgabello e porta chiudibile dall’interno;

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25941 1648687
“Art. 44 bis - (Criteri per l’individuazione delle opere di facile rimozione realizzate su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico-ricreative)

N15 1. Sono classificate di facile rimozione e sgombero le costruzioni e le strutture utilizzate ai fini dell’esercizio di attività turistico-ricreative, realizzate sia sopra che sotto

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25941 1648688
Art. 45 - (Informazioni relative alla struttura)

1. Presso lo stabilimento balneare deve essere esposta in modo ben visibile all'esterno l'insegna con la denominazi

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25941 1648689
“Art. 46 - (Denuncia inizio attività)

N2 1. La denuncia inizio attività per l’apertura di uno stabilimento balneare è presentata al comune ove è ubicata la struttura. L’attività può essere iniziata dal ricevimento della denuncia da parte del comune.

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25941 1648690
“Art. 46 bis - (Indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari)

N15 1. I comuni, con apposita ordinanza del sindaco, recepiscono gli indirizzi finalizzati alla disciplina delle attività accessorie degli stabilimenti balneari.

2. Sono attività accessorie degli stabilimenti balneari le attività di cui all’articolo 69, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42

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25941 1648691
Art. 47 - (Classificazione)

N61. Gli stabilimenti balneari , ai sensi dell'articolo 69 del testo unico, in base all'allegato I sono classificati con:

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25941 1648692
Art. 48 - (Disposizioni transitorie per gli stabilimenti in attività)

N71. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il titolare dello stabilimento balneare gi

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25941 1648693
“TITOLO III bis - PROFESSIONI DEL TURISMO”


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25941 1648694
“Art. 48 bis - (Esame di abilitazione per guida turistica)

N2 1. I titoli che consentono di accedere all’esame di abilitazione per guida turistica di cui all’articolo 101, comma 2 del testo unico, senza l’obbligo di frequentare i corsi di qualificazione professionale sono:

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25941 1648695
“Art. 48 ter - (Esame di abilitazione per guida ambientale)

N2 1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, i titoli che consentono di accedere all’esame di abilitazione di cui all’articolo 121, comma 2 del testo unico, senza l’obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, sono:

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25941 1648696
“Art. 48 quater - (Commissione d’esame)

N2

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25941 1648697
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI


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25941 1648698
Art. 49 - (Norma di salvaguardia)

1. Sono fatti salvi i titoli abilitativi già conseguiti dalle imprese turistiche all'entrata i

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25941 1648699
“Art. 49 bis - (Disposizioni transitorie)

N2 1. Salvo quanto previsto al comma 2, gli esercizi esistenti si adeguano al presente regolamento entro il 30 giugno 2008.

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25941 1648700
Art. 50 - (Abrogazioni)

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti:

a) Regolamento regionale 31 ag

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25941 1648701
ALLEGATO A - CARATTERISTICHE E STANDARD TECNICI DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA


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25941 1648702
1. Uffici di informazione regionale

a) Localizzazione e accessibilità

Gli uffici di informazione regionale devono essere situati in luoghi centrali, facilmente raggiungibili da ogni punto di accesso alla località, ovvero essere situati nell'ambito di infrastrutture (porti, aeroporti, autostrade, stazioni ferroviarie) ed essere opportunamente segnalati.

Per la realizzazione di nuovi uffici deve essere verificata la disponibilità, nelle vicinanze, di aree destinate a parcheggio. Tale condizione non si applica agli uffici da localizzare nei centri storici o in aree pedonali o a limitazione di traffico.

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25941 1648703
2. Uffici di informazione locale

a) Localizzazione e accessibilità

Sono preferibilmente collocati nei centri stori

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25941 1648704
ALLEGATO B - CARATTERISTICHE E STANDARD RELATIVI AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA


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25941 1648705
1. Servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere regionale

Presso gli uffici di informazione regionale, sono fornite informazioni in merito all'offerta turistica relativa all'ambito territoriale dove ha sede l'ufficio e in generale sull'offerta turistica del territorio regionale.

a) Orari di apertura

Gli uffici di informazione e accoglienza turistica regionale sono aperti per tutto l'anno. Può essere tuttavia previsto un periodo di chiusura non superiore a quindici giorni l'anno.

Gli orari di apertura possono essere articolati nelle seguenti fasce:

1. continuativo, con apertura per almeno dieci ore al giorno;

2. spezzato, con apertura per almeno dieci ore al giorno con interruzione del servizio per

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25941 1648706
2. Servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere locale

Presso gli uffici di informazione locale sono fornite informazioni rispetto all'offerta turistica del territorio del Comune dove ha sede l'ufficio o in generale sull'offerta turistica nell'ambito territoriale.

a) Orari di apertura

Gli uffici di informazione locale sono aperti nei periodi di maggiore affluenza turistica. Gli orari di apertura possono essere: continuativo, spezzato, di sola mezza giornata.

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25941 1648707
Allegato C - REQUISITI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI

N14


1. PRESTAZIONI


LIVELLI DI CLASSIFICA


DESCRIZIONE DEI REQUISITI

1

stella

2

stelle

3

stelle

4

stelle

5

stelle

1.1

Numero di ore giornaliere in cui sono assicurati i servizi di ricevimento e di portineria - informazioni, a cura di personale addetto (1)

12

12

16

24

24

1.2

Servizio di notte: Addetto disponibile a chiamata

X

X

X



1.3

Servizio centralizzato di custodia valori, assicurato a cura del gestore mediante cassaforte dell’esercizio

X

X

X

X

X

1.4

Numero di ore giornaliere in cui è assicurato il trasporto interno dei bagagli a mezzo di carrello.

Il carrello è a disposizione della clientela che potrà utilizzarlo senza ausilio del personale

12

12

16



1.5

Numero di ore giornaliere in cui è assicurato il trasporto interno dei bagagli a cura del personale addetto




16

24

1.6

Servizio di prima colazione







1.6.1 In sala apposita o destinata anche alla ristorazione



X

X

X


1.6.2 In sale comuni destinate anche ad altri usi


X





1.6.3 - Servizio reso nelle camere a richiesta del cliente




X

X

1.7

Servizio Bar







1.7.1 - Numero di ore giornaliere in cui è assicurato il servizio bar nei locali ad uso comune da parte di personale addetto




12

16


1.7.2 - Numero di ore giornaliere in cui è assicurato il servizio bar nei locali ad uso comune



12




1.7.3 - Punto di ristoro, anche con distributore automatico, nei locali ad uso comune

X

X





1.7.4 - Numero di ore giornaliere in cui è assicurato il servizio bar nelle camere o unità abitative



12

16

16

1.8

Identificativi del personale







1.8.1 Targhetta identificativa del personale addetto

X

X

X

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25941 1648708
Allegato D - REQUISITI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE

N8


1 PRESTAZIONE DI SERVIZI


LIVELLI DI CLASSIFICA

DESCRIZIONE DEI REQUISITI

2

stelle

3

stelle

4

stelle

1.1

Numero di ore giornaliere in cui sono assicurati i servizi di ricevimento e di portineria - informazioni, a cura di personale addetto (19)

12

16

24

1.2

Servizio di notte - Addetto disponibile a chiamata

X

X


1.3

Servizio centralizzato di custodia valori, assicurato a cura del gestore mediante cassaforte dell’esercizio

X

X

X

1.4

Servizio di prima colazione





1.4.1. In sala apposita o destinata anche alla ristorazione



X


1.4.2 - In sale comuni destinate anche ad altri usi


X


1.5

Servizio di bar nel locale ove è ubicato l’impianto assicurato per numero di ore


12

16

1.6

Divise per il personale


X

X

1.7

Numero di lingue estere correntemente parlate dal personale addetto ai servizi di portineria e di ricevimento (20)

2

3

4

1.8

Cambio biancheria da bagno (21)





1.8.1 Cambio quotidiano


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Allegato E - REQUISITI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI CAMPEGGI E DEI PARCHI DI VACANZA

N8


1

SISTEMAZIONE DELL’AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

DESCRIZIONE DEI REQUISITI


LIVELLI DI CLASSIFICA


1

stella

2

stelle

3

stelle

4

stelle

1.1

Parcheggio auto






Numero di posti auto coperti calcolati in percentuale rispetto al numero complessivo dei posti auto ubicati nelle aree di parcheggio




30%

1.2

Aree libere per uso comune, espresse in percentuale rispetto alla superficie complessiva del campeggio o del parco di vacanza (33)

10%

10%

10%

15%

1.3

Aree sistemate a giardino non inferiore al 15%dell’area di cui alla voce 1.2




X

1.4

Ombreggiatura naturale aree, espressa in percentuale rispetto alla superficie complessiva sistemata a piazzole

10%

10%

20%

30%

1.5

Superficie media delle piazzole espressa in mq.

60

70

80

90

1.6

Superficie minima delle piazzole espressa in mq.

50

60

70 (34)

80

1.7

1.7.1 Possibilità utilizzo telefono della struttura

X

X

X

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25941 1648710
Allegato F - REQUISITI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI VILLAGGI TURISTICI

N8


1. SISTEMAZIONE DELL’AREA STRUTTURE

DESCRIZIONE DEI REQUISITI

LIVELLI DI CLASSIFICA



2

stelle

3

stelle

4

stelle


1.1

Parcheggio auto

Numero di posti auto coperti calcolati in percentuale rispetto al numero complessivo dei posti auto ubicati nelle aree di parcheggio








30%

1.2

Aree libere per uso comune, espresse in percentuale rispetto alla superficie complessiva del villaggio turistico (40)

10%

10%

15%

1.3

Aree sistemate a giardino non inferiore al 15%dell’area di cui alla voce 1.2



X

1.4

Ombreggiatura naturale delle aree, espressa in percentuale rispetto alla superficie complessiva del villaggio turistico

10%

20%

30%

1.5

Superficie media delle piazzole espressa in mq.

70

80

90

1.6

Superficie minima delle piazzole espressa in mq.

60

70

80

1.7

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25941 1648711
Allegato G - REQUISITI OBBLIGATORI PER LE AREE DI SOSTA

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25941 1648712
Allegato H - REQUISITI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RESIDENCE

N9


1 PRESTAZIONI DI SERVIZI
DESCRIZIONE DEI REQUISITI

LIVELLI DI CLASSIFICA


2

chiavi

3

chiavi

4

chiavi

1.1

Fornitura di energia elettrica e/o gas, acqua corrente calda e fredda

X

X

X

1.2

Numero di ore giornaliere (esclusi festivi) in cui sia assicurato il servizio di ricevimento a cura di personale addetto

8

10

14

1.3

Portiere di notte: addetto disponibile a chiamata

X

X

X

1.4

Servizio di custodia valori: assicurato a cura del gestore mediante cassaforte dell’esercizio, oppure a mezzo di cassetta di sicurezza a muro all’interno dell’unità abitativa

X

X

X

1.5

Numero di lingue estere correntemente parlate dal personale addetto al servizio di ricevimento (49)

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25941 1648713
Allegato I - REQUISITI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

N10



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