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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.P. Trento 18/04/1995, n. 5
L.P. Trento 18/04/1995, n. 5
- L.P. 09/09/1996, n. 8
- L.P. 07/07/1997, n. 10
- L.P. 11/09/1998, n. 10
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Art. 1. - Oggetto1. La presente legge detta disposizioni di coordinamento per l'applicazione nel territorio della provincia delle norme contenute nell'articolo 39 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 R (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), " come modificato da ultimo dall'articolo 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e di quelle contenute nell'articolo 2, commi da 38 a 59, della legge n. 662 del 1996".N1 La legge disciplina inoltre le forme ed i modi con cui le opere abusive, suscettibili di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi delle citate norme statali, possono anche conseguire in sanatoria i provvedimenti permissivi e i pareri di competenza provinciale, quando si tratti di opere soggette ai vincoli stabiliti ai sensi delle legg |
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Art. 2. - Disposizione di coordinamento1. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria di cui all'articolo 39, comma 4, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, deve essere presentata al Comune entro il termine perentorio del 31 maggio 1995, con le modalità e i contenuti ivi previsti, ed è corredata inoltre dalla documentazione e dagli elaborati richiesti dalle normative vigenti concernenti i vincoli di cui all'articolo 1, in relazione ai quali viene richiesta la sanatoria ai sensi della presente legge. In ogni caso la domanda e la documentazione di cui sopra devono contene |
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Art. 3. - Esame preliminare1. Il Comune, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la ricezione delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi della presente legge, trasmette al servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia copia delle predette domande e della documentazione integrativa prevista dall'articolo 2, comma 1, ai fini della sanatoria concernente la violazione dei vincoli di competenza provinciale di cui all'articolo 1. 2. Al fine di assicurare un'adeguata istruttoria, il servizio urbanistica |
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Art. 4. - Conferenza di servizi1. Fatto salvo quanto stabilito dal secondo periodo del comma 5 dell'articolo 3, le determinazioni in sanatoria concernenti la violazione dei vincoli di competenza provinciale annoverati all'articolo 1 sono espresse - in deroga alle procedure e alle attribuzioni stabilite dalle leggi vigenti - da una conferenza di servizi alla quale sono chiamati i dirigenti dei servizi provinciali nella cui sfera di competenza rientra il vincolo violato. 2. La conferenza di servizi di cui al comma 1 viene indetta dal dirigente del servizio urbanistico e tutela del paesaggio, competente in via principale. 3. Per i fini di cui ai commi pr |
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Art. 5. - Commissione dei dirigenti generali1. É istituita presso il servizio urbanistica e tutela del paesaggio la Commissione per il riesame delle determinazioni non definitive della conferenza di servizi o del pronunciamento negativo del singolo servizio di cui all'articolo 4, comma 7, composta dai dirigenti ge |
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Art. 6. - Termini1. Le determinazioni demandate alle strutture provinciali dalla presente legge sono rese entro undici mesi dalla scadenza del termine per la ricezione di copia delle domande di concessione o di autorizzazione in |
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Art. 7. - Sanatoria delle violazioni dei vincoli provinciali1. Le determinazioni in sanatoria concernenti la violazione dei vincoli di cui all'articolo 1 sono rese in termini favorevoli, ove - in relazione alla natura e destinazione dei lavori eseguiti nonché alla entità delle alterazioni arrecate - le opere |
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Art. 8. - Diniego della sanatoria e decadenza1. Qualora le opere realizzate pregiudichino gli interessi tutelati dai vincoli di cui all'articolo 1 ovvero non siano suscettibili di sanatoria ai sensi dell'articolo 33 della L. 28 febbraio 198 |
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Art. 9. - Determinazione della sanzione1. La sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 7, comma 3, è fissata in una somma pari al 50 per cento dell'ammontare dell'oblazione determinata in via definitiva ai sensi della normativa statale pe |
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Art. 10. - Contributi e oneri di concessione1. Il rilascio della concessione in sanatoria ai sensi delle norme statali richiamate all'articolo 1 è subordinato all'assolvimento degli obblighi previsti dalla disciplina stabilita dal titolo VIII della L. provinciale 5 settembre 1991, n. 22, da ultimo modificata dalla L. provinciale 15 novem |
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Art. 11. - Sanatoria di abusi in mera violazione dei vincoli1. Il rilascio in sanatoria dei provvedimenti permissivi per le opere e gli interventi realizzati entro il 31 dicembre 1993 in violazione dei vincoli di cui all'articolo 1, comma 1, è consentito anche nel caso in cui non ricorre la necessità della definizione agevolata delle violazioni edilizie ai sensi della normativa statale. |
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Art. 12. - Norme transitorie1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 38, 43 e 44 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in pendenza dei termini previsti per la presentazione delle domande e della documentazione relative alla sanatoria dis |
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Art. 13. - Procedimenti sanzionatori in corso1. Le somme già riscosse dalla Provincia a titolo di sanzioni relativamente al |
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Art. 14. - Coordinamento con la L. provinciale 2 settembre 1985, n. 161. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di applicarsi le disposizioni stabilite dalla L. provinciale 2 settembre 1985, n. 16 (Sanatoria delle opere abusive), fatto salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 11 e dai commi 2 e 3 del presente articolo. |
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Art. 16. - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino |
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