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L. R. Puglia 23/03/2015, n. 13

Disciplina del pescaturismo e dell’ittiturismo.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 16/07/2018, n. 30
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione Puglia, in armonia con i principi di cui alla normativa comunitaria e nazionale in materia di pesca e di acquacoltura, sostiene e promuove, nell’ambito delle politiche di gestione integrata della costa, la multifunzionalità nelle attività di pesca, al fine di:

a) tutelare, qualificare e valorizzare le attività degli imprenditori ittic

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Art. 2 - Definizione delle attività di pescaturismo e ittiturismo

1. La presente legge, fatte salve le disposizioni normative vigenti in materia, disciplina le attività di pescaturismo e ittiturismo.

2. Il pescaturismo e definito, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera a), del d.lgs. 4/2012, come sostituito dall’articolo 59 quater del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché dell’articolo 1, comma 2, del regolamento recante norme in materia di disciplina dell’attività di pescaturismo, in attuazione dell’articolo 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, emanato con decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, e successive modificazioni, come attività di pesca professionale esercitata dagli imprenditori ittici, in forma singola, societaria o cooperativa, consistente nell’imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su unita da pesca per finalità turistico ricreative.

3. Nell’attività di pescaturismo sono ricomprese:

a) l’osservazione dello svolgimento delle diverse attività di bordo durante la navigazione e delle attività di pesca con i sistemi e gli attrezzi autorizzati dalla licenza;

b) lo svolgimento della pratica di pesca sportiva mediante l’impiego degli a

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Art. 3 - Elenco regionale degli imprenditori ittici che svolgono attività di pescaturismo e ittiturismo

N1

1. È istituito, presso la competente Sezione regionale del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente, l'elenco degli operatori di pescaturismo e ittiturismo. L'elenco è composto da tre sezioni: una per il pescaturismo, una per l'ittiturismo e una per le cooperative di pesca che detengono in comodato le imbarcazioni autorizzate e forniscono un servizio di supporto logistico.

2. L'imprenditore ittico che svolge attività di pescaturismo, ottenuta l'autorizzazione ai sensi del decreto del Ministero

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Art. 4 - Autorizzazione all’esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo

1. L’ottenimento dell’autorizzazione per l’esercizio del pescaturismo e disciplinata dal decreto del Ministero per le politiche agricole 293/99, che prevede il rilascio dell’autorizzazione da parte del Capo del Compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave. L’imbarco di turisti, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministero per le politiche agricole 293/99, e attualmente previsto nel numero massimo di 12 persone imbarcabili, oltre l’equipaggio. Il numero delle persone imbarcate può adeguarsi, in relazione alle caratteristiche tecnico strutturali e le dotazioni di sicurezza della nave, a quanto previsto dall’autorizzazione in base alla disciplina nazionale in materia di sicurezza. Il limite di imbarco delle 12 persone può essere superato, previa autorizzazione dell’Autorità marittima, qualora l’unita adibita a pescaturismo rimanga attraccata i

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1676405 4882199
Art. 5 - Obblighi dell’esercente l’attività di pescaturismo

1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento dell’attività di pescaturismo deve:

a) osservare le disposizioni e i provvedimenti emanati dalla Regione e dalle altre autorità competenti, nonché le prescrizioni rivenienti dalla normativa statale;

b) ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero, in caso di necessita, in altro porto del compartimento. Nel corso dell’attività di pescaturismo e possibile sbarcare i turisti per brevi periodi al fine

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Art. 6 - Obblighi dell’esercente l’attività di ittiturismo

1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento dell’attività di ittiturismo deve:

a) osservare le disposizioni e i provvedimenti emanati dalla Regione e dalle altre autorità competenti, nonché le prescrizioni rivenienti dalla normativa statale;

b) dare inizio all’attività entro il termine di un anno dalla

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Art. 7 - Disciplina della ristorazione e di ospitalità a bordo e a terra. Normativa edilizia e igienico sanitaria.

1. Nello svolgimento delle attività di ristorazione a bordo e a terra si applicano, fatte salve le deroghe di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 del presente articolo, le disposizioni igienicosanitarie di cui al regolamento (CE) 852/2004, al regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, al regolamento (CE) 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, al regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, nonché della direttiva 2002/99/CE del Consiglio del 16 dicembre 2002 che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, come recepita dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117.

2. Le strutture e i locali destinati all’esercizio dell’attività ittituristica devono possedere i requisiti igienicosanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, nonché essere conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (testo A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3. Al fine di favorire lo sviluppo dell’attività di ittiturismo nel rispetto dell’identità dei luoghi e delle tradizioni marinare e dei pescatori, quando il numero di turisti ospiti e inferiore a sedici, cosi come da SCIA depositata, nonché in linea con le previsioni di cui alla

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Art. 8 - Attività didattiche nel pesca-turismo e ittiturismo

N1

1. Al fine di sviluppare le attività di cui all'articolo 2, comma 10, lettera d), è istituito, nell'ambito delle attività di pescaturismo e ittiturismo, un circuito regionale delle attività di accoglienza didattico-formativa, da eseguirsi secondo le modalità che saranno specificate nel regolamento regionale di attuazione, già richiamato all'articolo 1, comma 7. L'imprenditore ittico, definito dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'

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Art. 9 - Norme transitorie e finali

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.

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