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L.R. Puglia 22/01/1999, n. 6

Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell'Agenzia regionale per la rotazione ambientale (ARPA).
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Articolo 1 - (Obiettivi)

1. La presente legge ha la finalità di disciplinare l'esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale, ai sensi del de

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Articolo 2 - (Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente)

N11

1. È istituita l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente, di seguito denominata ARPA, quale organo tecnico dell'Amministrazione regionale, dotata di personalità

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Articolo 3 - (Decentramento amministrativo)

1. La Regione, le Province e gli Enti gestori di aree protette, le Comunità montane ed i Comuni, per lo svolgimento delle funzioni in materia di prevenzione e ambiente di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPA.

2. I rapporti per lo sv

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Articolo 4 - (Compiti dell'Agenzia)

N14

1. L'ARPA svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) promuove, sviluppa e realizza, anche in collaborazione con gli altri enti pubblici operanti nel settore, le iniziative di ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali di rischio ambientale, nel corretto uso delle risorse naturali e sulle forme di tutela dell'eco-sistema;

b) indagini di epidemiologia ambientale;

c) provvede alla raccolta sistematica informatizzata dei dati sulla situazione ambientale, ivi compresi la formazione e l'aggiornamento di carte ambientali, anche interfacciandosi con il sistema informativo ambientale, in accordo con i servizi tecnici nazionali e attraverso un proprio sistema informativo;

d) elabora i suddetti dati ambientali, tenendo conto anche di quelli epidemiologici, predisponendo rapporti e valutazioni tecniche, ai fini dell'esercizio delle funzioni di programmazione regionale, nonché delle funzioni di controllo ambientale delle Province;

e) collabora con l'Agenzia per l'ambiente e i servizi tecnici nazionali (APAT);

f) presta supporto alla Regione nella predisposizione e attuazione del programma regionale per la tutela dell'ambiente ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2000., n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e nella redazione dei piani mirati per la tutela dell'ambiente di interesse regionale;

g) coordina le attività dei propri Dipartimenti provinciali e dei Servizi territoriali, secondo il criterio del decentramento operativo delle strutture sulla base delle priorità indicate dalla programmazione regionale;

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Articolo 5 - (Organi dell'Agenzia)

N16

1. Sono organi dell'Agenzia il Direttore generale, il Comitato di indirizzo e il Collegio dei revisori.

2. Il Direttore generale è scelto, a seguito di apposito bando, tra i soggetti che siano in possesso di diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti alle funzioni da svolgere e attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti. Può costituire titolo preferenziale, nella scelta, l'aver svolto le predette attività in strutture operanti in campo ambientale e in quello della prevenzione della salute pubblica. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta.

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Articolo 6 - (Comitato di indirizzo)

N17

1. Il Comitato di indirizzo è organo di programmazione dell'ARPA e in particolare:

a) definisce, la prima volta entro il 30 settembre 2004 per il triennio 2005-2007 e successivamente entro la stessa data dell'anno di scadenza di ciascun triennio, gli indirizzi triennali dell'azione dell'A

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Articolo 7 - (Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati con decreto del Presidente del

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Articolo 8 - (Direttore scientifico e Direttore amministrativo)

1. Il Direttore scientifico è scelto tra personale laureato in discipline tecnico-scientifiche che non abbia superato i sessantacinque anni di età e che abbia svolto, per almeno cinque anni, qualificata attività tecnico-scientifica in materia di prevenzione e di tutela ambientale presso enti o strutture di medie e grandi dimensioni, con provvedimento motivato del Direttore generale, ed è responsabile nei confronti dello stesso.

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Articolo 9 - (Aspetti organizzativi)

N21

1. Al fine di perseguire le proprie funzioni e compiti di istituto, l'ARPA si articola a livello regionale in una struttura centrale e a livello territoriale in Dipartimenti provinciali.

2. Alla struttura centrale dell'ARPA,

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Articolo 10 - (Regolamenti)

N22

1. Sulla base degli obiettivi del controllo ambientale stabiliti dai parametri di cui all'articolo 03, comma 2, del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Dis

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Articolo 11 - (Organismi)

N23

1. Nell'ambito dell'ARPA sono istituiti i seguenti organismi:

a) Comitato di consultazione, nominato dal Direttore generale, che lo presiede, composto da:

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Articolo 12 - (Comitato tecnico provinciale di coordinamento)

1. Al fine di garantire il coordinamento delle attività dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA con i competenti servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali e comunali, nonché con i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL., presso ciascun Dipartimento provinciale è costituito il Comitato tecnico provinciale

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Articolo 13 - (Consulenze ed esami strumentali)

1. Oltre al supporto tecnico, strumentale e laboratoristico che l'ARPA è tenuta a garantire per lo svolgimento delle funzioni di competenza della Regione, delle Province, degli Enti gestori di aree prot

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Articolo 14 - (Finanza e contabilità ARPA)

1. L'ARPA ha un patrimonio ed un bilancio proprio. Si applicano all'ARPA le norme di bilancio e contabilità delle AUSL.

2. Al finanziamento dell'ARPA concorrono:

a) una quota del Fondo sanitario regionale (FSR) corrispondente alla media della spesa sostenuta nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge per la gestione dei Settori dei PMP e dei Servizi delle AUSL adibiti alle atti

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Articolo 15 - (Dotazione organica, strumentale e finanziaria)

1. Sono trasferiti all'ARPA e alle sue articolazioni territoriali le funzioni, il personale ed i beni immobili e mobili, le attrezzature dei Settori fisico-ambientale, chimico-ambientale-tossicologico e micro-bio-tossicologico dei PMP e degli altri Servizi delle AUSL. adibiti alle attività di cui all'art. 1 della legge n. 61 del 1994, secondo le modalità di cui all'art. 16.

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Articolo 16 - (Temporizzazione del processo di attivazione dell'ARPA)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a nominare il Direttore generale secondo le procedure previste dall'art. 5. Entro lo stesso termine, i Direttori generali delle AUSL sono tenuti ad adottare un provvedimento di ricognizione del personale, dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, dei contratti e delle convenzioni di cui all'art. 13 dei PMP nonché dei Servizi adibiti alle attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente, indicando le relative dotazioni finanziarie destinate per il loro funzionamento con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 1996. In caso di inadempienza nel termine prescritto, provvede in via sostitutiva la Giunta regionale per il tramite del Direttore generale dell'ARPA.

2. Entro i successivi trenta giorni, il Presidente del

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Articolo 16-bis - (Personale in posizione di comando)

N28

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Articolo 17 - (Gestione amministrativa)

N6

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Articolo 18 - (Norme transitorie e finali - Soppressione dei PMP)

N7

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