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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 23/02/1995, n. 22
L. R. Piemonte 23/02/1995, n. 22
- L.R. 19/10/2021, n. 25
- L.R. 03/08/2017, n. 13
- L.R. 30/12/2009, n. 38
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Art. 1. - (Oggetto) |
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Art. 2. - (Comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei periodi di apertura)1. I prezzi dei servizi delle strutture turistico-ricettive di cui all'articolo 1 sono liberamente determinati dai singoli operatori e da essi comunicati, in modalità telematica, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente in materia di turismo, all'agenzia di accoglienza e di promozione turistica locale, (di seguito ATL) territorialmente competente, ai soli fini della pubblicità e la cui ricevuta di trasmissione è tenuta dal gestore presso la struttura ricettiva pe |
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Art. 3. - (Pubblicità dei prezzi nelle strutture ricettive) |
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Art. 4. - (Diffusione delle informazioni)1. Alle informazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive, comunicate alle ATL, viene data diffusione e pubblicità dalle ATL stesse e dalla Regione sec |
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Art. 5. - (Applicazioni dei prezzi)1. I gestori di strutture ricettive devono praticare per i servizi offerti i prezzi indicati nella comunicazione trasmessa all'ATL e riportati nella tabella e nei cartellini prezzi. N6 2. Prezzi inferiori a quel |
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Art. 6. - (Sanzioni)1. La mancata comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche, nonché dei periodi di apertura delle strutture ricettive o la comunicazione mancante di informazioni essenziali o contenente informazioni errate comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 78,00 ad euro 466,00. Non è soggetta alla pre |
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Art. 7. - (Vigilanza e accertamento delle violazioni)1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Comune. 2. L'accertamento delle violazioni e |
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Art. 8. - (Reclami)1. I reclami contro i gestori di strutture ricettive da parte dei clienti delle strutture stesse per la mancata osservanza delle dis |
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Art. 9. - (Norma abrogativa e di coordinamento)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano più nella Regione Piemonte le norme di cui al regio decreto legge 24 ottobre 1935, n. 2049, modificato con regio decreto legge 23 novembre |
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