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L. R. Liguria 12/11/2012, n. 37

Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo).
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 14/05/2013, n. 14
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Articolo 1 - (Sostituzione dell’articolo 26 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo))

1. L’articolo 26 della l.r. 38/2007 R e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 26 - (Fabbisogno di edilizia residenziale primaria)

1. I comuni definiscono il fabbisogno di edilizia residenziale primaria individuando le quote di ERS, articolate nelle diverse tipologie e di edilizia abitativa in proprietà a prezzi convenzionati ed in particolare:

a) determinano il proprio fabbisogno di ERP sulla base del numero delle domande di ERP e di sostegno all’affitto inserite nelle relative graduatorie, valutando l’incidenza delle caratteristiche dei nuclei familiari e l

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Articolo 2 - (Inserimento dell’articolo 26 bis della l.r. 38/2007)

1. Dopo l’articolo 26 della l.r. 38/2007 R e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 26 bis - (Disciplina dell’edilizia residenziale pubblica)

1. Gli interventi urbanistici ed edilizi comportanti insediamento di edilizia residenziale sono tenuti a contribuire alla realizzazione di nuovi alloggi di ERP, nella misura del 10 per cento ovvero della percentuale stabilita dal Comune e approvata dalla Regione ai sensi dell’articolo 26, commi 1 e 2, della superficie agibile residenziale degli edifici in progetto o del volume urbanistico residenziale nel caso di comuni non ancora adeguati ai parametri della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 R (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni. Tale quota è aggiuntiva rispetto all’entità dell’edificazione prevista dal relativo progetto di intervento e comporta il soddisfacimento dei necessari standard urbanistici.

2. L’obblig

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Articolo 3 - (Proroga validità del Programma Quadriennale Regionale 2008-2011 per l’Edilizia Residenziale)

1. È prorogata fino al 31 dicembre 2014 la validità del Programma Quadriennale Regionale 2008-2011 per l’Edilizia Residenziale (PQR) approvato con deliberazione del Consiglio

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