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L. R. Friuli Venezia Giulia 10/08/2023, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 28/12/2023, n. 16
- L.R. 28/12/2023, n. 15
- L.R. 27/10/2023, n. 14
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Art. 1 - Omissis

 

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Art. 2 - (Attività produttive)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-ter dell'articolo 8 le parole “A2” sono sostituite dalle seguenti: “A1”;

b) al comma 9-bis dell'articolo 14-bis le parole “, anche senza aumento di superficie di vendita,” sono soppresse;

c) al comma 1 dell'articolo 24-bis le parole “lettera f)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera f-bis)”;

d) dopo il comma 8 dell'articolo 49 è inserito il seguente:

“8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, per le aree mercatali insistenti all'interno dei Comuni classificati montani i Comuni stessi possono aumentare il numero delle concessioni nella misura massima del 10 per cento.”;

e) all'articolo 72 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole “previa comunicazione” sono sostituite dalle seguenti: “segnalazione certificata di inizio attività”;

2) ai commi 2 e 3 la parola “comunicazione” è sostituita dalle seguenti: “segnalazione certificata di inizio attività”;

f) il comma 4 dell'articolo 83 è abrogato.

2. Al comma 8-ter dell'articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), dopo le parole “per lo svolgimento del servizio di ricevimento.” sono aggiunte le seguenti: “L'attività deve essere gestita in forma imprenditoriale e le unità da diporto sono concesse in uso ai clienti con contratti di locazione ai sensi delle disposizioni di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172).”.

3. Omissis

4. Al comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), le parole: “di opere incongrue o di elementi di degrado” sono soppresse.

5. - 15. Omissis

16. Dopo il comma 1 dell'articolo 159 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Alle spese di funzionamento delle Commissioni di cui all'articolo 138, comma 1, lettera b), e all'articolo 148, comma 1, lettera b), si provvede con i contributi di cui al comma 1.

1-ter. Con i regolamenti di cui agli articoli 138 e 148 sono definiti i limiti e le modalità di liquidazione delle spese di cui al comma 1-bis.”.

17. Per le finalità di cui all'

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Art. 3 - (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

1. - 11. Omissis

12. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi), è inserito il seguente:

“1-bis. La Direzione centrale è altresì autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di opere e interventi volti alla prevenzione degli incendi boschivi. I beneficiari dei contributi sono i proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i possessori e i titolari, singoli o associati, della gestione di superfici forestali, gli enti locali e gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva. Le modalità e i criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi sono definiti, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, con bandi approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle risorse forestali.”.

13. Per le finalità previste dal comma 1-bis dell'articolo 17 della legge regionale 17/2019, come inserito dal comma 12, è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 900.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.

14. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:

a) - c) omissis

d) al comma 125 dopo le parole “a favore dei singoli Comuni,” sono inserite le seguenti: “la cui erogazione avviene”.

15. Alla legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: “(Distretti del cibo e Distretti biologici)”;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Fermi restando i distretti biologici che sono riconosciuti quali distretti del cibo ai sensi del comma 1, al fine di favorire lo sviluppo delle produzioni con metodo biologico, la Regione provvede altresì a riconoscere i distretti biologici di cui all'articolo 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23 (Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico), con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche.”;

c) l'articolo 9 è abrogato;

d) omissis

16. - 23. Omissis

24. Per le finalità di cui all'articolo 40-septies, comma 1, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.

25. Alla legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:

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Art. 4 - (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite dei Comuni competenti per territorio, alle persone fisiche proprietarie di unità immobiliari destinate esclusivamente a uso abitativo privato, anche costituite in condominio, un contributo fino all'importo massimo di 3.500 euro a sollievo degli oneri sostenuti per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 1, corredate della documentazione tecnica dell'intervento e della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento stesso, sono presentate a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

4. L'Amministrazione regionale si avvale dei Comuni per l'istruttoria e la gestione delle pratiche contributive sulla base delle disposizioni previste nell'avviso di cui al comma 3.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 31.

6. I commi da 6 a 10 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e i commi da 43 a 48 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono abrogati.

7. Ai fini dell'attuazione degli interventi di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico per la messa in sicurezza del territorio regionale contro i fenomeni di dissesto idrogeologico, l'Amministrazione regionale realizza il Sistema integrato per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio regionale.

8. Per le finalità di cui al comma 7 con deliberazione della Giunta regionale è istituita, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, la Cabina di regia per la gestione del rischio idrogeologico, di seguito Cabina di regia, con la seguente composizione:

a) il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, che la coordina;

b) il Direttore della Protezione civile della Regione;

c) il Direttore della struttura regionale competente in materia di risorse agroalimentari;

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Art. 5 - (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

1. Alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-bis dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:

“1-bis. Per l'attività di redazione e aggiornamento del prezzario di cui al comma 1, lettera e), l'Amministrazione regionale si avvale di un tavolo tecnico consultivo istituito con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici che ne determina la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, coordinato dalla struttura competente in materia di lavori pubblici. Al tavolo partecipano i rappresentanti degli enti e organizzazioni maggiormente rappresentative delle istituzioni, categorie economiche, professionali e delle società partecipate dalla Regione Friuli Venezia Giulia, operanti nel settore. La partecipazione al tavolo non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborsi spesa. Il personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale partecipa ai lavori nell'ambito della propria attività d'istituto. Il Comitato tecnico per la redazione e l'aggiornamento del prezzario regionale dei lavori pubblici, istituito con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2020, n. 056/Pres., è soppresso dalla data del decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici di cui al primo periodo.”;

b) gli articoli 41, 42 e 43 sono abrogati.

2. Alla legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 39 è abrogato;

b) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 40 le parole “e dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricanti e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765)” sono soppresse.

3. Alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'articolo 32 le parole “industriali o artigianali e, per questi ultimi, per le domande presentate dopo l'1 gennaio 2020, anche quelli in attesa del rilascio del relativo permesso a costruire o relativo titolo edilizio autorizzativo,” sono soppresse;

b) dopo il comma 3-septies dell'articolo 61 è inserito il seguente:

“3-octies. In relazione alle domande per il rilascio del permesso di costruire o ad altri atti abilitativi depositati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), il Comune applica automaticamente le condizioni di favore disposte dall'articolo 5, comma 3, lettera a), della medesima legge regionale, senza necessità per l'interessato di formalizzare apposita richiesta o comunicazione.”.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla quantificazione definitiva e a disporre la relativa conferma dei contributi, nei limiti del costo degli interventi, già concessi negli anni antecedenti al 2014 a favore di parrocchie per i lavori eseguiti su immobili di proprietà ai sensi dell'articolo 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni). N9

5. Per la finalità di cui al comma 4 le parrocchie presentano al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture e territorio apposita domanda, corredata della dichiarazione del legale rappresentante, vistata dalla Diocesi, attestante la spesa sostenuta e l'avvenuta conclusione dei lavori nel rispetto delle finalità previste dalla normativa di riferimento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. - 7. Omissis

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali già concessi ai sensi dell'articolo 5, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per i quali i termini di utilizzo e rendicontazione dell'incentivo siano scaduti il 31 dicembre 2022. L'istanza di fissazione di nuovi termini per la conclusione delle attività e la presentazione del rendiconto è presentata alla struttura regionale competente in materia di paesaggio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Il comma 1 dell'articolo 4-ter della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), è sostituito dal seguente:

“1. Per agevolare la conformazione al Piano paesaggistico regionale degli strumenti urbanistici generali comunali di nuova formazione o vigenti e loro varianti generali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, in forma singola o associata, contributi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la redazione dello strumento urbanistico a favore del singolo soggetto istante e, comunque, in misura non superiore a:

a) 45.000 euro per Comuni sino a 5.000 abitanti;

b) 50.000 euro per Comuni sino a 10.000 abitanti;

c) 55.000 euro per Comuni sino a 20.000 abitanti;

d)

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Art. 6 - (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. - 5. Omissis

6. Al comma 2-bis dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), dopo le parole “fatto salvo quanto previsto”, sono inserite le seguenti: “dall'articolo 27-quater, comma 6-bis, e”.

7. All'articolo 27-quater della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le iniziative di cui al comma 2 vengono sostenute e promosse attraverso:

a) uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, con cui sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, i limiti massimi e minimi degli incentivi e quanto demandato all'avviso dal regolamento;

b) iniziative a regia regionale da realizzarsi attraverso la stipula di convenzioni e accordi, anche in attuazione del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), per l'attuazione di interventi e attività di comune interesse pubblico, relativi alla promozione storico-etnografica della Regione Friuli Venezia Giulia.”;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. I contributi relativi agli interventi di cui al comma 2, lettere a) e c), possono essere concessi anche a scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), con sede in Friuli Venezia Giulia, e ai soggetti privati di cui all'articolo 4, comma 2 bis, privi di finalità statutarie esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche.”.

8. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 27-quater della legge regionale 16/2014, in relazione alle modifiche apportate dal comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

9. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 16/2014 le parole “agli organismi richiedenti” sono sostituite dalle seguenti: “, oppure, nel caso di finanziamenti triennali, in forza del decreto di ammissione al finanziamento triennale e in base alla storicità dell'incentivo assegnato all'organismo interessato,”.

10. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 16/2014, in relazione alle modifiche apportate dal comma 9, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

11. - 14. Omissis

15. Al fine di aumentare l'efficacia dell'azione sviluppata nell'esercizio 2022, con la quale la Regione ha concorso finanziariamente alla realizzazione di interventi finalizzati a tutelare il patrimonio culturale regionale e ad evitare il deterioramento di edifici sedi di raccolte museali di alto pregio storico e culturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, anche nell'esercizio in corso, le domande di contributo già presentate a valere sull'“Avviso per il finanziamento di interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria, al restauro e risanamento conservativo, all'ampliamento, alla ristrutturazione edilizia, al rinnovo di allestimenti e all'acquisto di attrezzature relativi a Musei di proprietà comunale, ai sensi dell'articolo 6, commi da 11 a 15, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). Anno 2022.”, approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2022, n. 1427, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande risultate ammissibili e finanziabili a partire dalla prima domanda non interamente finanziata.

16. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.

17. I termini per la rendicontazione dei contributi per l'acquisto di attrezzature sportive specializzate, equipaggiamenti e mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità o disagio concessi nel 2022 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), sono fissati al 30 settembre 2023 e possono essere prorogati con provvedimento amministrativo, su istanza motivata del beneficiario.

18. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS) un contributo fino a concorrenza della spesa ammissibile a sostegno dei costi connessi all’organizzazione sul territorio regionale delle fasi di qualificazione e della fase finale della Coppa del Mondo di Softball 2024, nonché alla manutenzione straordinaria e per l'acquisto di attrezzature per l'allestimento degli impianti sportivi di proprietà pubblica destinati alla manifestazione stessa.

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Art. 7 - (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

1. - 4. Omissis

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi relativi alla connettività dei servizi di rete regionali adeguati al potenziamento dei collegamenti tra gli uffici della Direzione centrale competente in materia di lavoro, le sedi decentrate e i centri per l'impiego dislocati sul territorio.

6. Per le attività di cui al comma 5 l'Amministrazione regionale si avvale del supporto della società in house Insiel SpA di cui alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).

7. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.

8. Alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 16 dopo le parole “non statali” sono inserite le seguenti: “paritarie e non paritarie iscritte nell'albo regionale di cui decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250 (Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità), convertito, con modifiche, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e in particolare l'articolo 1-bis, comma 5”;

b) al comma 1 dell'articolo 18 dopo le parole “scolastico in corso” sono inserite le seguenti: “, esclusivamente on line mediante l'apposito applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione”;

c) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 18 è sostituita dalla seguente:

“a) le domande relative all'articolo 16, comma 3, lettere a), b), e), devono indicare il numero delle sezioni funzionanti e il numero dei minori iscritti alla data della domanda, nonché il programma educativo della scuola coerente con gli orientamenti educativi statali;”;

d) il comma 3 dell'articolo 23 è abrogato;

e) al comma 5 dell'articolo 24 le parole “per le medesime finalità” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera e)”.

9. Le modifiche all'articolo 16 della legge regionale 13/2018 previste al comma 8, lettera a), hanno effetto a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025.

10. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 16, comma 2, della legge regionale 13/2018, come modificato dal comma 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

11. Alla legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 46 è inserito il seguente:

“1-bis. Le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi, le modalità per la loro concessione, nonché i termini e le modalità di rendicontazione sono definiti da apposito avviso, adottato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione.”;

b) all'articolo 48 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole: “recante in allegato la descrizione delle iniziative proposte e il preventivo delle spese previste” sono soppresse;

2) l'ul

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Art. 8 - (Salute e politiche sociali)

1. - 50. Omissis

51. Alla legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 (Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole “nonché a quelli disciplinati dall'articolo 16, comma 1, lettere q) e s), e dall'articolo 16 bis, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale” sono sostituite dalle seguenti: “a quelli disciplinati dall'articolo 16, comma 1, lettera n), e dall'articolo 16 bis, comma 1, lettere a), c) e d), della medesima legge regionale, nonché a quelli relativi all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili”;

b) al comma 2 dell'articolo 5 le parole “negli interventi disciplinati dall'articolo 16, comma 1, lettere q) e s), e dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera a), della legge regionale 19/2009” sono sostituite dalle seguenti: “negli interventi disciplinati dall'articolo 16, comma 1, lettera n), e dall'articolo 16 bis, comma 1, lettere a), c) e d), della legge regionale 19/2009, nonché negli interventi relativi all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili”;

c) al comma 3 dell'articolo 7 le parole “di cui all'articolo 16, comma 1, lettere q) e

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Art. 9 - (Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie, funzione pubblica e personale)

1. - 13. Omissis

14. All'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 19, dopo le parole “della legge regionale 17/2022”, sono aggiunte le seguenti: “derivante dal confronto tra i versamenti riscossi nell'anno 2022 e gli importi individuati nella Tabella P di cui al comma 16, fermo restando gli importi, a qualunque titolo riscossi, afferenti all'anno di imposta 2023, nonché gli effetti in termini di equilibrio economico-finanziario sui bilanci comunali, dei contenziosi pendenti in materia di variazioni catastali riferite agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D"”;

b) il comma 90 è sostituito dal seguente:

“90. Le risorse di cui al comma 89, per l'anno 2023, sono concesse ed erogate, a domanda, da presentare entro il 30 settembre 2023, dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro il 31 agosto 2023, che tengano in considerazione, in particolare, l'andamento del gettito, derivante dal confronto tra le aliquote applicate nell'anno 2022 e quelle applicate nell'anno 2023 ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 17/2022, riferito ai fabbricati strumentali all'attività economica di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge regionale 17/2022, come determinati per l'anno 2022.”.

15. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 19, della legge regionale 22/2022, come modificato dal comma 14, si provvede a valere sullo stanziamento della Mis

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Art. 10 - (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)

1. Il comma 3-ter dell'articolo 9 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è sostituito dal seguente

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Art. 11 - (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. - 10. Omissis

11. All'articolo 2-bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole “legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7.” sono aggiunte le seguenti: “Tale esenzione, salvo quanto previsto dal comma 1-bis a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2023, si applica fino alla data di abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), determinata secondo quanto previsto dall'articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2023, le agevolazioni di cui al comma 1, sono concesse ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui:

a) al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure

b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su

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Art. 12 - Art. 14 Omissis

 

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Art. 15 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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Tabelle e Allegati - Omissis

 

 

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