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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 13/05/2003, n. 9
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- L.R. 01/12/2014, n. 32
- L.R. 28/08/2018, n. 35
- L.R. 22/10/2018, n. 41
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Art. 1 - Finalità e destinatari1. La presente legge, all'interno del sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali ed educativi, promuove e disciplina i servizi per l'infanzia e l'adolescenza e il sostegno alle responsa |
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Art. 2 - Attività della Regione1. La Regione promuove: a) la collaborazione dei soggetti pubblici e privati per la realizzazione di politiche attive e interventi socio-educativi per l'infanzia e l' |
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Art. 3 - Attività degli àmbiti territoriali1. Il comitato dei Sindaci di ogni àmbito territoriale, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328/2000, provvede a: |
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Art. 4 - Attività dei comuni1. I comuni provvedono a: a) autorizzare i servizi previsti dalla presente legge ai sensi dell'articolo 14; b) accreditare i servizi previsti dalla pre |
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Art. 5 - Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi sociali il Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, così come previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e |
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Art. 6 - Individuazione dei servizi1. Sono servizi, ai sensi della presente legge, le attività e gli interventi concernenti: a) la promozione e lo sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine, degli adolescenti e delle adolescenti; b) la consulenza ed il sostegno alle giovani coppie; |
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Art. 7 - Definizione dei servizi1. È nido d'infanzia il servizio educativo che accoglie bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni, con la funzione di promuoverne il benessere psicofisico, favorirne lo sviluppo delle competenze ed abilità, contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale, sostenere ed affiancare le famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la loro crescita. Il nido facilita anche l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunità, equità e reciprocità per entrambi i genitori. Il nido promuove la partecipazione attiva della famiglia alla costruzione del percorso educativo e la continuità educativa con l'ambiente sociale, anche attraverso processi di socializzazione e collaborazione con gli operatori e con gli strumenti di partecipazione della scuola dell'infanzia, secondo progetti pedagogici integrati. Il nido favorisce inoltre la prevenzione di ogni forma di emarginazione, anche attraverso un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche della prima infanzia, coinvolgendo la comunità locale e garantendo l'inserimento dei bambini che presentano svantaggi psicofisici e sociali, favorendone pari opportunità di sviluppo. |
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Art. 8 - Soggetti gestori1. I servizi previsti dalla presente legge sono gestiti: |
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Art. 9 - Localizzazione dei servizi1. I servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c) devono essere di nor |
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Art. 10 - Articolazione degli spazi interni ed esterni1. Lo spazio interno ed esterno dei servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a |
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Art. 11 - Organizzazione e ricettività1. L'attività dei servizi previsti dalla presente legge è organizzata secondo criteri di flessibilità, rispettando le condizioni socio-ambientali e le esigenze dell'utenza. 2. Nei nidi d'infanzia il rapporto educatore e posto bambino è determinato in misura di una unità ogni sette posto bambino. |
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Art. 12 - Figure professionali1. Il personale dei servizi di cui alla presente legge si distingue in educatori e addetti ai servizi. Tale personale opera nelle strutture secondo il metodo di lavoro di gruppo, in stretta collaborazione con le famiglie e con i comitati territoriali di cui all'articolo 3, comma 2. |
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Art. 14 - Autorizzazione1. Tutti i servizi previsti dalla presente legge sono soggetti ad autorizzazione. 2. Sono, altresì, soggette ad autorizzazione le modificazion |
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Art. 15 - Accreditamento1. L'accreditamento presuppone il possesso dei requisiti aggiuntivi di qualità definiti ai sensi dell'articolo 13. |
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Art. 16 - Prevenzione sanitaria e vigilanza igienico-sanitaria1. La prevenzione sanitaria nei servizi previsti dalla presente legge, in particolare nei nidi, è assicurata dall'Azienda USL c |
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Art. 17 - Vigilanza e controllo1. La vigilanza ed il controllo sul funzionamento dei servizi di cui alla presente legge sono esercitati dal Comune ove è localizzato il serv |
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Art. 18 - Risorse finanziarie e contributi regionali |
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Art. 20 - Norme transitorie1. I soggetti, pubblici e privati, titolari dei servizi previsti dalla presente legge, già operanti, presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore d |
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Art. 22 - AbrogazioniSono abrogate la L.R. 27 agosto 1973, n. 23 e la L.R. 3 settembre 1979, n. 30, nonché il Reg. 23 luglio 1974, n. 3. |
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