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Sent. C. Stato 21/10/2013, n. 5088

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1. L'ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede specifica motivazione. 2. Il mancato controllo non legittima l'opera abusiva.
1. L'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e, quindi, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione. Legittimo il provvedimento con cui l’Amministrazione, ordinando la demolizione del manufatto, si sia limitata a descrivere le opere realizzate indicando le ragioni della loro abusività senza esprimere alcuna specifica motivazione a base del provvedimento sanzionatorio; il provvedimento è esente dai vizi, non dovendo essere esternate le ragioni di pubblico interesse che giustificherebbero l’applicazione della sanzione. 2. Il decorso del tempo non costituisce un elemento sanante dell'opera abusiva né un elemento che possa legittimarne la realizzazione; la mancanza di controlli che rendano possibile la realizzazione dell'opera abusiva non legittima il suo mantenimento. In definitiva, non può ammettersi alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può avere legittimato, né l’interessato può dolersi del fatto che l’Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi (C. Stato VI, 31 maggio 2013, n. 3010; id., 11 maggio 2011, n. 2781). In particolare, si è affermato che nel caso di abusi edilizi vi è «un soggetto che pone in essere un comportamento contrastante con le prescrizioni dell’ordinamento, che confida nell’omissione dei controlli o comunque nella persistente inerzia dell’amministrazione nell’esercizio del potere di vigilanza». In questi caso il «fattore tempo non agisce qui in sinergia con l’apparente legittimità dell’azione amministrativa favorevole, a tutela di un’aspettativa conforme alle statuizioni amministrative pregresse» (C. Stato IV, 4 maggio 2012, n. 2592).

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