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D. Leg.vo 24/03/2024, n. 48

Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l’articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea» e, in particolare, l’articolo 31, comma 5;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020» e, in particolare, l’articolo 4;

Vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, concernente «Modifiche al

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Art. 1. - Modifiche alle parti I, II e III del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259

1. All’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), le parole: «e servizi» sono soppresse;

b) al comma 2, lettera b), le parole: «, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della radio e televisione digitale» sono soppresse;

c) al comma 7, dopo le parole: «articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55».

2. All’articolo 2, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo la parola: «edifici» è inserita la seguente: «torri,»;

b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) access point: dispositivo di rete che consente l’accesso ad un numero variabile di utenti tra una rete radio LAN e una rete di comunicazione elettronica»;

c) alla lettera c), dopo le parole: «decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82» sono aggiunte le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.»;

d) dopo la lettera m), è inserita la seguente:

«m-bis) call center: servizio specificamente organizzato per la gestione dei contatti e delle comunicazioni multicanale con gli utenti finali da parte di addetti specializzati o risponditori automatici nell’ambito di un rapporto contrattuale tra il gestore e un operatore che fornisce reti e servizi di comunicazioni elettroniche;»;

e) dopo la lettera p), è inserita la seguente:

«p-bis) codice di abilitazione e identificazione: il codice fornito dall’impresa autorizzata ad un utente per identificarlo univocamente e verificarne l’abilitazione all’accesso alla rete tramite un access point;»;

f) alla lettera t) dopo le parole: «comunicazioni elettronica» sono aggiunte le seguenti: «ad uso privato»;

g) dopo la lettera t) sono inserite le seguenti:

«t-bis) identificazione univoca indiretta dell’utente: identificazione univoca dell’utente effettuata acquisendo l’identità tecnica precedentemente validata e anagrafata da altri soggetti pubblici o esercenti un servizio di pubblica utilità;

t-ter) impianto di comunicazione elettronica: insieme di dispositivi di rete che comprende le apparecchiature e le infrastrutture necessarie per la trasmissione, la ricezione e l’elaborazione di segnali elettronici;»;

h) alla lettera v), dopo le parole: «di un utente finale» sono inserite le seguenti: «e i dati sull’indirizzo fisico del punto terminale di rete»;

i) dopo la lettera cc), è inserita la seguente:

«cc-bis) Mac Address (Media access control address): codice di dodici caratteri in formato esadecimale, in accordo con la serie di standard IEEE 802, che identifica in modo univoco un dispositivo da connettere ad una rete;»;

l) dopo la lettera oo), è inserita la seguente:

«oo-bis) radio digitale: l’attività di radiodiffusione sonora in tecnica digitale diffusa su reti terrestri utilizzando lo standard DAB+;»;

m) alla lettera qq), dopo le parole: «su base non esclusiva» sono inserite le seguenti: «, apparati a corto raggio secondo le caratteristiche tecniche previste dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;»;

n) alla lettera ss), le parole: «Rete privata o Rete di comunicazione elettronica ad uso privato» sono sostituite dalle seguenti: «rete di comunicazione elettronica ad uso privato» e la parola: «servizi», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «attività»;

o) la lettera eee) è sostituita dalla seguente:

«eee) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: attività di installazione di reti ovvero, anche congiuntamente, esercizio di reti o servizi di comunicazione elettroniche svolti nell’interesse esclusivo del titolare e per il traffico tra terminali del titolare di un’autorizzazione generale, ovvero del beneficiario dell’attività di comunicazione elettronica ad uso privato;»;

p) dopo la lettera iii), è inserita la seguente:

«iii-bis) servizio di comunicazione interpersonale che fa uso indiretto della numerazione: un servizio di comunicazione interpersonale che utilizza come identificativo dell’utente risorse di numerazione assegnate ad un altro soggetto autorizzato;»;

q) la lettera qqq) è abrogata;

r) dopo la lettera uuu), è inserita la seguente:

s) «uuu-bis) SSID ( Service set identifier): codice che permette di identificare in maniera univoca una rete Local area network (LAN);»;

t) alla lettera zzz), dopo le parole: «comunicazione elettronica ad uso privato» sono inserite le seguenti: «o in gruppo chiuso di utenti»;

u) alla lettera dddd), le parole: «ovvero a un insieme predefinito e chiuso di persone fisiche o giuridiche all’uopo autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «e che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico».

3. All’articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 2, dopo le parole: «servizi di comunicazione elettronica» sono inserite le seguenti: «ad uso pubblico nonché l’attività di comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso di utenti» e le parole: «è libera e ad essa» sono sostituite dalle seguenti: «sono libere e ad esse».

4. All’articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Obiettivi generali della disciplina di reti, servizi ed attività di comunicazione elettronica»;

b) al comma 2, alinea, dopo la parola: «servizi» sono inserite le seguenti: «, nonché delle attività,»;

c) al comma 2, lettera c), le parole: «ovvero per regolare la fornitura di reti e servizi per gruppi chiusi di utenti e le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato» sono sostituite dalle seguenti: «o per regolare le attività di comunicazione elettronica».

5. All’articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), le parole: «, anche con riguardo alle controversie» sono sostituite dalle seguenti: «e tra i proprietari di unità immobiliari o il condominio e l’operatore di rete»;

b) al comma 3, dopo le parole: «decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109» e le parole «assicurandone la disponibilità, la confidenzialità e l’integrità e garantendone altresì la resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «assicurandone la disponibilità, la confidenzialità, l’integrità e la resilienza».

6. All’articolo 8 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le Regioni e gli enti locali favoriscono la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, nel rispetto dei principi di tutela previsti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e nel perseguimento dell’obiettivo di qualità del servizio. A tal fine, gli stessi non limitano a particolari aree del territorio la possibilità di installazione, ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero di protezione dall’esposizione ai campi elettromagnetici di siti sensibili, dovendo, in tal caso, garantire comunque una localizzazione o soluzione alternativa, da individuare con provvedimento motivato sentiti gli operatori, che assicuri il medesimo effetto.».

7. All’articolo 9 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 2, le parole: «articolo 43 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 51, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208».

8. All’articolo 11 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorra, la parola: «dichiarazione» è sostituita dalla seguente: «segnalazione»;

b) al comma 4, le parole: «allegato n. 14» sono sostituite dalle seguenti: «allegato n. 13-bis»;

c) al comma 5, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) l’ubicazione delle stazioni radioelettriche, e nel caso di fornitura di accesso ai sensi dell’articolo 68, il MAC Address, il Service set identifier (SSID) e la frequenza utilizzata.»;

d) al comma 6, dopo le parole: «per via elettronica» sono inserite le seguenti: «per il tramite del

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Art. 2. - Modifiche alla parte IV del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259

1. All’articolo 99 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al comma 5, le parole: «, che consentono il passaggio pedonale o di mezzi» sono sostituite dalle seguenti: «possessore o detentore e sempre che non siano destinati all’uso pubblico».

2. All’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui trovi applicazione l’articolo 112, comma 3, il trasgressore è tenuto al pagamento di un contributo commisurato al periodo di esercizio abusivo accertato.»;

b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di autorizzazione generale temporanea i trasgressori sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo dovuto, commisurato al periodo di validità dell’autorizzazione.».

3. All’articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 1, lettera c), numero 2.8-bis), dopo le parole: «salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «A tal fine il Ministero, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero della difesa definisce apposite linee guida entro il 30 giugno 2024.».

4. All’articolo 107 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, ai commi 1 e 2, le parole: «allegato n. 14» sono sostituite dalle seguenti: «allegato n. 13-bis».

«Art. 135 (Tip

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Art. 3. - Modifiche agli allegati da 1 a 13 al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259

1. Agli allegati da 1 a 13 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’allegato 1:

1) alla parte A:

1.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Condizioni generali che devono corredare l’autorizzazione generale»;

1.2) al numero 2, le parole: «alla direttiva 2002/58/CE» sono sostituite dalle seguenti: «al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,»;

1.3) dopo il numero 11, sono aggiunti i seguenti:

«11-bis. Assenza di interferenze dannose alle altre utilizzazioni previste dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze nelle bande per i servizi di cui all’articolo 68, senza alcun diritto a protezione dalle medesime utilizzazioni in particolare secondo quanto previsto dalle raccomandazioni CEPT ERC/REC 70/03.

11-ter. Il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza e tempestiva collaborazione con l’Autorità giudiziaria.

11-quater. Il rispetto delle eventuali disposizioni emanate dall’Autorità in materia di accesso, condivisione degli apparati e delle strutture, garanzie in materia di tutela della effettiva concorrenza.

11-quinquies. Il rispetto di ogni ragionevole misura tecnica di mitigazione, come previsto dalle rilevanti raccomandazioni e decisioni dell’ECC.

11-sexies. L’adozione, per i servizi di cui all’articolo 68, di opportuni codici di abilitazione e identificazione per ident

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Art. 4. - Ulteriori modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259

1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

b) all’articolo 1, comma 5, la parola: «Amministrazioni» è sostituita dalla seguente: «amministrazioni»;

c) all’articolo 2, comma 1:

1) alla lettera c), nel titolo della definizione, le parole: «Agenzia per la cybersicurezza nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia»;

2) alla lettera d), le parole: «radio elettrico» sono sostituite dalla seguente: «radioelettrico»;

d) alla parte prima, titolo I, capo II, dopo la rubrica: «Autorizzazione generale», le parole: «(ARTT. 12-19 CCEE)» sono soppresse;

e) all’articolo 11, comma 10, la parola: «indicati» è sostituita dalla seguente: «indicate»;

f) all’articolo 12, ai commi 3 e 4, le parole: «di uso» sono sostituite dalle seguenti: «d’uso»;

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Art. 5. - Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207

1. All’articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «comma» è sostituita dalle seguenti «commi 3-bis, 4 e»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 18, commi

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Art. 6. - Altre disposizioni

1. All’articolo 135-bis, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al

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Art. 7. - Abrogazioni e norme transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) il decreto del Ministro delle comunicazioni 28 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno

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Art. 8. - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate pr

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Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

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