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Sent.C. Stato 20/11/2008, n. 5742

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1. Appalti LSF - Gara - Ammissione - Requisiti - Possesso dichiarato dei partecipanti alla gara - Sufficienza
1. Ai sensi degli artt. 41, c. 4, e 42, c. 4, del Codice LSF, D.Lgs. 06/163 (nel testo, ratione temporis, applicabile alla fattispecie), i partecipanti ad una gara possono dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica richiesti mediante una dichiarazione sottoscritta ai sensi della legislazione italiana in materia di documentazione amministrativa e la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato sarà poi richiesta al solo concorrente aggiudicatario. L’art. 74, c. 6, del COD.LSF, che l’art. 206 rende applicabile anche agli appalti soggetti alla Dir. 2004/17/CE, dispone poi, di conseguenza, che le Stazioni appaltanti non richiedono la presentazione di documenti e certificati, per i quali la normativa vigente consente la presentazione di dichiarazioni sostitutive, salvi i controlli successivi in corso di gara sulla veridicità di dette dichiarazioni e dunque sull’effettiva rispondenza degli operatori economici ai criteri di selezione.


(Dir. 31 marzo 2004 n. 2004/17 C.E. [R=DT31M04]; D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 41, c. 4, art. 42, c. 4, art. 74, c. 6, art. 206) R

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