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Par. C. Stato 28/01/2015, n. 386

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1. Energie rinnovabili. Possibile la DIA solo se la potenza è inferiore a 60 KW. 2. Il Comune non deve comunicare i motivi ostativi alla DIA.
1. Legittimo il diniego alla D.I.A richiesta per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile di potenza pari a 198 kW. Il D.M. 10 settembre 2010 ed, in particolare, il paragrafo 12.6, prevede che "… sono realizzabili mediante DIA gli impianti eolici... aventi capacità di generazione inferiore alle soglie indicate alla tabella A allegata al D. Leg.vo n. 387 del 2003...", e cioè alla soglia di potenza pari a 60 kW. 2. In base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, "l'obbligo per l'amministrazione di comunicare agli interessati i motivi ostativi all'accoglimento della loro istanza non sussiste quando questa ha per oggetto la DIA e gli atti ad essa assimilati, atteso che esse non costituiscono quelle 'istanze di parte' che l'art. 10 della L. 7 agosto 1990 n. 241 presuppone, bensì atti privati, volti a comunicare l'intenzione di intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge" (C. Stato, Sez. IV, 19 giugno 2014, n. 3112).

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