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Sent. TAR. Lazio Latina 15/04/2015, n. 339

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Le difficoltà di bilancio non giustificano il mancato pagamento.
Ove venga in rilievo l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro, l’inottemperanza deriva nella pressoché totalità dei casi dalle note difficoltà di bilancio delle amministrazioni: in questa prospettiva, non è certo un caso se le amministrazioni convenute per l’esecuzione delle pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro siano Comuni ed Aziende Sanitarie. Vero è che, per la giurisprudenza consolidata, anche della sezione, queste difficoltà non giustificano l’inadempimento: tuttavia, esse renderebbero iniqua l’irrogazione della penalità di mora, dato che in questi casi l’inottemperanza non è dovuta ad un’effettiva volontà di sottrarsi all’adempimento; peraltro, il creditore comunque già beneficia degli interessi su quanto gli spetta (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 25 marzo 2014, n. 622). Ne deriva che l’aggiunta della cd. astreinte, colorandosi di iniquità, si porrebbe in contrasto con il dettato dello stesso art. 114, comma 4, lettera e), Codice del processo amministrativo, che esclude l’irrogazione della sanzione, qualora essa risulti manifestamente iniqua. E c’è da aggiungere che la conclusione ora esposta appare avvalorata dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sulla questione in esame (cfr. C. Stato, A.P., 25 giugno 2014, n. 15). La fissazione della penalità di mora si colora di iniquità, ove si consideri che l’entrata in azione del Commissario ad acta è subordinata alla sollecitazione di parte, come più sopra ricordato, cosicché, se è vero che l’amministrazione non perde il potere di provvedere, è, altresì, vero che non sarebbe equo permettere al ricorrente di trarre vantaggio da un atteggiamento (quello della mancata sollecitazione dell’intervento del Commissario ad acta) indubbiamente contrario ai principi di lealtà processuale. In altre parole, una volta che il Commissario sia stato nominato, ove l’inerzia della P.A. permanga, il ricorrente ha l’onere di sollecitarne l’intervento. Inoltre, come sottolineato più volte dalla sezione in fattispecie analoghe, al fine di evitare ulteriori ritardi, la sollecitazione della parte potrà essere indirizzata al Commissario ad acta pure prima della scadenza del termine per l’ottemperanza, in maniera che - una volta che quest’ultimo sia trascorso invano - il Commissario, già nominato, possa immediatamente insediarsi e portare a termine senza indugio il suo mandato. Nel caso in esame l’esponente adiva in giudizio dinanzi al Tribunale il Comune affinché venisse accertata la responsabilità dell’amministrazione comunale per aver realizzato sul terreno della predetta esponente, senza alcun titolo legittimante, un tratto della rete fognaria. Chiedeva, altresì, la condanna del Comune ad eseguire i necessari interventi tecnici, volti all’eliminazione dei danni già causati ed al ripristino della sicurezza e fruibilità dei luoghi, nonché al risarcimento dei danni subiti.

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