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14/02/2023

Contratti pubblici: chiarimenti ANAC sui criteri di aggiudicazione dell'appalto

L'ANAC fornisce chiarimenti in merito alla scelta tra il criterio del minor prezzo e quello dell'OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate.

Fattispecie
Una stazione appaltante ha chiesto all’ANAC se, ai fini dell’affidamento del servizio di vigilanza armata, fosse possibile ricorrere al criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui alla lett. b), dell'art. 95, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016, in luogo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), tenuto conto delle caratteristiche di standardizzazione e ripetitività del servizio stesso.

Considerazioni di diritto
L'ANAC ha svolto le seguenti considerazioni:
- l'art. 95, comma 2. del D. Leg.vo 50/2016 prevede che di norma le stazioni appaltanti aggiudichino i contratti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, oppure sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita;
- le stazioni appaltanti sono vincolate alla preferenza accordata dalla legge a criteri di selezione che abbiano riguardo non solo all’elemento prezzo, ma anche ad aspetti di carattere qualitativo delle offerte (si veda la Sent. C. Stato Ad. Plen. 21/05/2019, n. 8);
- ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Leg.vo 50/2016, determinati contratti sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- l’art. 95, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016 prevede che il criterio del minor prezzo può essere utilizzato per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera;
- mentre per i suddetti servizi l’applicazione del minor prezzo è facoltativa, per i servizi di cui all’art. 95, comma 3, del D. Leg.vo 50/2016, l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo è obbligatoria (si vedano le Linee guida ANAC n. 2, di cui alla Delib. ANAC 424/2018);
- l'art. 95, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti che dispongono l’aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta;
- gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera sono comunque aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, quand’anche gli stessi abbiano anche caratteristiche standardizzate (la Sent. C. Stato Ad. Plen. 21/05/2019, n. 8, aveva affermato tale principio, che è stato poi formalizzato nella lettera b), dell’art. 95, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016, tramite modifica apportata dal D.L. 32/2019);
- le Linee guida ANAC n. 10, di cui alla Delib. ANAC 462/2018, precisano che, con riferimento ai criteri di aggiudicazione, la scelta tra il criterio del minor prezzo e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo è ancorata alle caratteristiche dell'oggetto del contratto.

Conclusioni ANAC
L'ANAC ha concluso che - fermi i principi relativi all’applicazione del criterio dell’OEPV e a i casi in cui deve ritenersi obbligatorio il ricorso a tale criterio di aggiudicazione - la scelta tra il criterio del minor prezzo e quello dell’OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l’affidamento di un servizio, è ancorata alle caratteristiche dell’oggetto del contratto.
Nel caso in cui la stazione appaltante ritenga sussistenti le condizioni per l’applicazione del criterio del minor prezzo, la stessa è tenuta a definire puntualmente, negli atti di gara, le condizioni tecniche per l’esecuzione del servizio, redigendo un progetto completo e accurato e, al fine di prevenire comportamenti opportunistici sia in fase di offerta che in fase esecutiva, dovrà altresì verificare che le offerte presentate corrispondano a quanto richiesto dai documenti di gara e dalla disciplina di settore.
Resta, inoltre, fermo l’obbligo per la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016, di dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta.

Dalla redazione