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29/04/2024

Reati urbanistici e paesaggistici, parametri per la valutazione della non punibilità

La Corte di Cassazione fornisce gli elementi per la valutazione della particolare tenuità del fatto che esclude la punibilità del reato urbanistico e paesaggistico.

Ai sensi dell’art. 131-bis del Codice penale, per determinati reati, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

In proposito C. Cass. pen. 05/04/2024, n. 13834 ha chiarito che, nel caso di reati urbanistici o paesaggistici, i parametri di valutazione ai fini della applicabilità del citato articolo, sono costituti:
- dalla consistenza dell'intervento abusivo (tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive);
- dalla destinazione dell'immobile;
- dall'incidenza sul carico urbanistico;
- dall'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e conseguente impossibilità di sanatoria;
- dall'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti;
- dalla totale assenza di titolo abilitativo o dal grado di difformità dallo stesso;
- dal rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente e dalle modalità di esecuzione dell'intervento (C. Cass. pen. 24/06/2022, n. 24396; C. Cass. pen. 09/05/2016, n. 19111; C. Cass. pen. 27/11/2015, n. 47039).
In particolare è stato affermato che possano costituire indici di particolare tenuità del fatto sia la “modestia intrinseca dell'intervento edilizio”, sia la condotta susseguente al reato, quale, l'istanza di regolarizzazione del titolo edilizio. A tal fine, può costituire oggetto di valutazione, quale condotta post factum rilevante, anche la demolizione - o comunque rimozione - dell'abuso purché, tuttavia effettuata spontaneamente ed immediatamente dopo la contestazione, e non solo a seguito, ed in ottemperanza, all'ordinanza di demolizione adottata dal Comune.
Viceversa, assume rilevanza, quale indice sintomatico della non particolare tenuità del fatto, la contestuale violazione di più disposizioni quale conseguenza dell'intervento abusivo, come nel caso in cui siano violate, mediante la realizzazione dell'opera, anche altre disposizioni finalizzate alla tutela di interessi diversi (quali ad esempio le norme in materia di costruzioni in zone sismiche, di opere in cemento armato, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, a quelle relative alla fruizione delle aree demaniali - v. sul punto, con riferimento alla realizzazione di “un piccolo porticato”, C. Cass. pen. 02/03/2020, n. 8335).

Nel caso di specie, la Corte ha respinto il ricorso rilevando che il primo giudice aveva ricostruito il fatto nella sua materialità in termini di assoluta gravità, anche sotto il profilo psicologico. Secondo la Corte, infatti, il ricorrente aveva assunto un atteggiamento di meditata preordinazione dell’intervento a fini speculativi, mediante una serie di modifiche e ampliamenti dell’immobile che aveva prodotto un fabbricato totalmente difforme anche nelle caratteristiche volumetriche da quello originario, con un chiaro intento lottizzatorio, in una zona del territorio comunale destinata ad attività agricola per la quale la legge regionale e gli strumenti urbanistici autorizzavano tale tipo di intervento, con specifiche prescrizioni, solo in ragione di tale attività.

In argomento si segnala anche C. Cass. pen. 28/01/2020, n. 3461 secondo cui, in caso di difformità particolarmente lievi delle opere dal progetto approvato, la punibilità del progettista e direttore dei lavori che abbia falsamente attestato la conformità può essere esclusa per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis del Codice penale (v. la Nota: Falsa attestazione di conformità: casi di non punibilità del progettista e direttore dei lavori).

Dalla redazione