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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Giustizia UE 24/02/2022, n. C-536/20
Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2011/83/UE - Contratti conclusi con i consumatori - Nozione di «professionista» - Obbligo d’informazione riguardante i contratti a distanza - Obbligo di fornire le informazioni richieste in un linguaggio semplice e comprensibile e su un supporto durevole.1) L’articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che costituisce un «professionista», ai sensi di tale disposizione, non soltanto la persona fisica o giuridica che agisce per fini che rientrano nell’ambito della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale per quanto riguarda i contratti oggetto di tale direttiva, ma anche la persona fisica o giuridica che agisce in qualità di intermediario, in nome o per conto di tale professionista, in quanto detto intermediario e il commerciante principale possono entrambi essere qualificati come «professionisti», ai sensi di tale disposizione, senza che sia a tal fine necessario ravvisare l’esistenza di una doppia prestazione di servizi. 2) L’articolo 6, paragrafi 1 e 5, e l’articolo 8, paragrafi 1 e 7, della direttiva 2011/83/UE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, prima della conclusione del contratto, le informazioni di cui a tale articolo 6, paragrafo 1, siano fornite al consumatore unicamente nelle condizioni generali per la prestazione di servizi sul sito dell’intermediario, approvate in modo attivo da tale consumatore contrassegnando la casella prevista a tal fine, purché tali informazioni siano portate a conoscenza di quest’ultimo in modo semplice e comprensibile. Tuttavia, una siffatta modalità d’informazione non può sostituire la consegna al consumatore della conferma del contratto su un supporto durevole, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7, di tale direttiva, in quanto tale circostanza non osta a che dette informazioni costituiscano parte integrante del contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali. |
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