FAST FIND : NR43103

Deliberaz. G.P. Bolzano 10/08/2021, n. 693

Approvazione delle direttive per la realizzazione di depositi di legname, depositi di legname con tettoie e legnaie.
Scarica il pdf completo
7765870 8632998
Testo del documento

In forza dell'articolo 37, comma 2-bis, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante "Territorio e paesaggio", e successive modifiche, ove espressamente previsto nel piano paesaggistico è ammessa la realizzazione di legnaie e depositi di legname.

La predetta disposizione prevede altresì che la Giunta provinciale approvi le relative direttive e stabilisca la dimensione massima delle costruzioni.

Le allegate direttive distinguono tra:

- depositi di legname, vale a dire aree su cui viene depositato legname grezzo, senza la realizzazione di costruzioni,

- depositi di legname con tettoie, destinati esclusivamente al deposito di cippato ovvero di legname per la produzione di cippato e

- legnaie destinate esclusivamente al deposito di materiale combustibile solido per il riscaldamento di edifici abitativi.

La realizzazione di depositi di legname è considerata un intervento inerente all'esercizio dell'attività silvicolturale che, ai sensi del punto A 19), lettera a), dell'allegato A della legge provinciale n. 9/2018, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica. Ai sensi del punto C 9) dell'allegato C i depositi di legname sono da considerare interventi edilizi liberi. Sono fatte salve le autorizzazioni previste da altre disposizioni.

Per la realizzazione di depositi di legname con tettoie e di legnaie sono necessari interventi di nuova costruzione a norma dell'articolo 62, comma 1, lettera e), della legge provinciale n. 9/2018, per i quali deve essere richiesto, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, e dell'allegato D della stessa legge provinciale, il rilascio del permesso di costruire. Sono fatte sal

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
7765870 8632999
Allegato A - Direttive per la realizzazione di depositi di legname, depositi di legname con tettoie e legnaie

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Ove espressamente previsto nel piano paesaggistico, sulle superfici naturali e agricole di cui all'articolo 13 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante "Territorio e paesaggio", e successive modifiche, è ammessa la realizzazione di depositi di legname, depositi di legname con tettoie e di legnaie. Sono fatte salve le disposizioni speciali dei vincoli paesaggistici sull'attività edificatoria ammissibile all'interno di zone soggette a tutela.

 

Art. 2 - Depositi di legname

1. Per deposito di legname ai sensi delle presenti direttive si intende un'area su cui viene depositato legname grezzo. La dimensione del deposito viene determinata dall'ispettorato forestale territori

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia privata e titoli abilitativi
  • Edilizia e immobili
  • Titoli abilitativi

La modulistica unica per l'edilizia e le attività produttive

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Impiantistica
  • Edilizia privata e titoli abilitativi
  • Impianti alimentati da fonti rinnovabili
  • Edilizia e immobili

Classificazione, regime e procedure per la realizzazione degli interventi edilizi

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia privata e titoli abilitativi
  • Edilizia e immobili

Efficacia temporale, decadenza e proroga del permesso di costruire

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino