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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Bolzano 10/08/2021, n. 693
Deliberaz. G.P. Bolzano 10/08/2021, n. 693
Deliberaz. G.P. Bolzano 10/08/2021, n. 693
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Testo del documentoIn forza dell'articolo 37, comma 2-bis, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante "Territorio e paesaggio", e successive modifiche, ove espressamente previsto nel piano paesaggistico è ammessa la realizzazione di legnaie e depositi di legname. La predetta disposizione prevede altresì che la Giunta provinciale approvi le relative direttive e stabilisca la dimensione massima delle costruzioni. Le allegate direttive distinguono tra: - depositi di legname, vale a dire aree su cui viene depositato legname grezzo, senza la realizzazione di costruzioni, - depositi di legname con tettoie, destinati esclusivamente al deposito di cippato ovvero di legname per la produzione di cippato e - legnaie destinate esclusivamente al deposito di materiale combustibile solido per il riscaldamento di edifici abitativi. La realizzazione di depositi di legname è considerata un intervento inerente all'esercizio dell'attività silvicolturale che, ai sensi del punto A 19), lettera a), dell'allegato A della legge provinciale n. 9/2018, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica. Ai sensi del punto C 9) dell'allegato C i depositi di legname sono da considerare interventi edilizi liberi. Sono fatte salve le autorizzazioni previste da altre disposizioni. Per la realizzazione di depositi di legname con tettoie e di legnaie sono necessari interventi di nuova costruzione a norma dell'articolo 62, comma 1, lettera e), della legge provinciale n. 9/2018, per i quali deve essere richiesto, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, e dell'allegato D della stessa legge provinciale, il rilascio del permesso di costruire. Sono fatte sal |
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Allegato A - Direttive per la realizzazione di depositi di legname, depositi di legname con tettoie e legnaieArt. 1 - Disposizioni generali 1. Ove espressamente previsto nel piano paesaggistico, sulle superfici naturali e agricole di cui all'articolo 13 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante "Territorio e paesaggio", e successive modifiche, è ammessa la realizzazione di depositi di legname, depositi di legname con tettoie e di legnaie. Sono fatte salve le disposizioni speciali dei vincoli paesaggistici sull'attività edificatoria ammissibile all'interno di zone soggette a tutela.
Art. 2 - Depositi di legname 1. Per deposito di legname ai sensi delle presenti direttive si intende un'area su cui viene depositato legname grezzo. La dimensione del deposito viene determinata dall'ispettorato forestale territori |
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