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12/05/2021

Liguria: modificata la legge urbanistica

Centralità dei servizi e delle infrastrutture pubbliche nella pianificazione comunale per ovviare al progressivo spopolamento dell'entroterra e semplificazione amministrativa. Questi i punti cardine della L.R. Liguria 6/2021.

Aspetti innovativi della legge
Le modifiche di maggiore rilevanza approvate con la L.R. Liguria 03/05/2021, n. 6 alla legge urbanistica regionale di cui alla L.R. Liguria 04/09/1997, n. 36 (*) riguardano i Comuni per i quali il Piano Urbanistico Comunale (PUC) viene sostituito da due strumenti:
- il Piano dei Servizi e delle Infrastrutture (PSI), in cui è stabilito il sistema delle prestazioni pubbliche da mettere in campo in relazione ai fabbisogni espressi dalla popolazione, compresa quella proveniente dal bacino d’utenza sovracomunale, di approvazione comunale e regionale;
- il Piano Urbanistico Locale (PUL), che disciplina l’uso del territorio in coerenza con il piano dei servizi e delle infrastrutture ed è di esclusiva competenza dei Comuni stessi, senza alcun passaggio amministrativo in Regione.
La possibilità di aderire a questo nuovo modello di pianificazione è riservata ai Comuni che costituiscono centri di riferimento per l’entroterra e che vengono definiti dalla legge “poli attrattori”; per tutti gli altri Comuni resta valido il modello di pianificazione del PUC, come già disciplinato dalla legge urbanistica regionale.
Tra gli aspetti innovativi della normativa urbanistica introdotta con la norma è da evidenziare il diverso rapporto che si stabilisce tra i Comuni che adotteranno il PSI e la Regione, in quanto la Regione si limiterà all’approvazione di tale strumento di pianificazione del territorio, mentre sarà di esclusiva competenza comunale il PUL che sarà adottato ed approvato dal Comune in coerenza con il PSI ed in conformità con la pianificazione territoriale di settore sovra ordinata relativa alle diverse tutele ambientali.

Struttura della legge
La legge si articola in tre parti:
- la prima parte, con gli articoli 1 e 2, contiene le modifiche relative all’elencazione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale ed ai rinnovati contenuti del Piano Territoriale Regionale (PTR);
- la seconda parte, con gli articoli da 3 e 4, contiene la definizione dei contenuti del “Piano dei Servizi e delle Infrastrutture” e del relativo “Piano Urbanistico Locale”, che sono gli strumenti di pianificazione urbanistica che dovranno essere utilizzati dalle Città e dalle conurbazioni costiere e delle valli interne individuate dal PTR e che potranno altresì essere adottati sia dai poli attrattori dell’entroterra che il PTR individua per la localizzazione di servizi di scala sovracomunale, che dai Comuni che con apposita intesa si accorderanno per prevedere nei loro territori la realizzazione di servizi di scala sovracomunale; seguono poi le norme relative al procedimento di adozione e approvazione del PSI e del relativo PUL, per le eventuali successive varianti ed aggiornamenti;
- la terza parte, con gli articoli da 5 a 9, contiene norme di raccordo e adeguamento della legge urbanistica rispetto alle modifiche introdotte con i precedenti.

 

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(*) La disciplina approvata con la legge urbanistica regionale (L.R. Liguria 04/09/1997, n. 36) - sebbene oggetto di rilevanti modificazioni nel corso degli anni - ha mantenuto l’impostazione originaria che vede la pianificazione urbanistica comunale relativa ai servizi ed alle infrastrutture pubbliche trattata unitamente nelle previsioni relative alla destinazione d’uso dei suoli per le diverse categorie urbanistiche di riferimento (disciplinate all’art. 13 della L.R. Liguria n. 16/2008) e quindi senza una specifica rilevanza e prevalenza rispetto agli altri contenuti del Piano urbanistico comunale, sia sotto il profilo della accuratezza delle analisi sulle dotazioni esistenti, sulla puntuale valutazione dei fabbisogni pregressi e della loro distribuzione sul territorio, che del dimensionamento e localizzazione delle nuove previsioni di servizi ed infrastrutture.
 

Dalla redazione