Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Contratti pubblici, anticipazione maggiorata all’operatore economico fino al 30%
Ai sensi dell’art. 35 del D. Leg.vo 50/2016, comma 18 (modificato dal D.L. 32/2019, c.d. “sblocca cantieri”), entro 15 giorni dall’inizio della prestazione (quindi sia che si tratti di lavori sia che si tratti di servizi o forniture), l’appaltatore ha diritto ad una anticipazione del 20% sul valore del contratto di appalto.
L’erogazione dell’anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza (vedi art. 91, D.L. 17/03/2020, n. 18 - c.d. Decreto Cura Italia - che ha modificato il comma 18 del suddetto art. 35).
L’art. 207 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), ha previsto al comma 1 che l’importo dell’anticipazione può essere incrementato fino al 30% (in deroga, quindi, a quanto previsto dal citato art. 35 del D. Leg.vo 50/2016, comma 18, che fissa l’importo massimo dell’anticipazione al 20%), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, nei seguenti casi:
1) procedure i cui bandi o avvisi sono già stati pubblicati alla data del 19/05/2020 (data di entrata in vigore del D.L. 34/2020);
2) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini;
3) in ogni caso, procedure avviate a decorrere dal 19/05/2020 e fino al 30/06/2021.
In aggiunta ai casi sopra indicati, l’anticipazione maggiorata del 30% può essere riconosciuta anche, ai sensi del comma 2 dell’art. 207 del D.L. 34/2020 e sempre compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante:
4) agli appaltatori che hanno già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista (la determinazione dell’importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all’appaltatore);
5) agli appaltatori che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione.
La norma di cui all’art. 207 del D.L. 34/2020 non indica alcun termine per l’erogazione dell’anticipazione.
Per approfondimenti si rinvia a Pagamenti, penali, interessi e tracciabilità nei contratti pubblici.