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07/10/2019

Muro di recinzione: se modifica il territorio è necessario il permesso di costruire

Per stabilire se è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di un muro di recinzione bisogna verificarne struttura ed estensione dell'area.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, la Corte d'appello di Messina aveva confermato la sentenza del Tribunale di Patti che aveva condannato il committente per i reati di cui alla lett. b), dell’art. 44, comma 1, del D.P.R. 380/2001, per avere realizzato, sul terreno di sua proprietà, in assenza di permesso di costruire, lavori di costruzione di un muro di cinta parallelo alla strada rotabile, costituito da blocchi di cemento, e relativo cancello in ferro della lunghezza di m. 3,20, lungo m. 12 e altezza cm. 60, sviluppandosi per l'intera estensione longitudinale, nonché una base di cemento delle dimensioni di m. 8,20 x m. 8,90.

Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, deducendo che secondo la lett. g), dell'art. 3, comma 1, della L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16, per la realizzazione di recinzioni di fondi rustici, non sarebbe necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire; inoltre la sentenza avrebbe errato nell'escludere la natura pertinenziale delle opere di recinzione, la cui funzione esclusiva era quella di delimitare, proteggere ed abbellire la proprietà.

PRINCIPI DI DIRITTO:
In proposito, la Suprema Corte ha ribadito che, per stabilire la necessità o meno del permesso di costruire per la recinzione di fondi rustici, occorre andare di volta in volta a verificare l'estensione dell'area e se tale recinzione risulti realizzata con opere edilizie permanenti.

Pertanto:
- il permesso di costruire è necessario se, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, lo stesso sia tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli “interventi di nuova costruzione”;
- non è necessario il permesso di costruire solo nel caso in cui la recinzione venga attuata con opere non permanenti, quali ad esempio semplici paletti conficcati nel terreno e filo spinato o un muretto cosiddetto a secco.

CONCLUSIONI
In considerazione dei principi giuridici applicabili e degli elementi di fatto indicati dai giudici di merito, la Sent. C. Cass. pen. 18/07/2019, n. 31617 ha ritenuto che la semplice descrizione delle opere eseguite, come accertata nel giudizio di merito, evidenziava la correttezza della qualificazione dell'intervento come nuova costruzione, trattandosi di opere di recinzione con materiale tipicamente edilizio, durevole nel tempo, e di dimensioni certamente significative, da cui anche l'esclusione della natura pertinenziale delle opere.

Il fine di abbellire e di delimitare il terreno non vale a mutare la natura delle opere di recinzione che necessitavano, per le caratteristiche costruttive, del permesso a costruire.

In tale ambito, inoltre, alcun contrasto si pone con la L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16 che, pur tenuto conto della potestà legislativa regionale esclusiva in tale materia, esclude dal novero degli interventi soggetti a permesso a costruire, “la recinzione di fondi rustici”, senza ulteriore specificazione; dovendosi interpretare tale previsione in coerenza con il principio della necessità di titolo autorizzativo per opere che comportano trasformazione del territorio e che, dunque, sono realizzate con materiali tipicamente edilizi, non avendo il legislatore regionale diversamente stabilito.
 

Dalla redazione