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Sent.C. Cass. 27/01/2010, n. 1741

52101 52101
1. Professionista - Incarico professionale - Da P.A. - Forma scritta - Necessità
1. Il contratto con il quale l’amministrazione pubblica conferisce un incarico professionale deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta, onde è da escludersi che la sussistenza di un siffatto requisito formale possa essere ricavata in altro modo, ad esempio attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono.

1. Conf. Cass. 3 febbraio 2004 n. 1929 R; 24 novembre 2005 n. 24826 R; v. anche Cass. 13 giugno 2000 n. 8023 R. 1a. (CTRP.2) - Sulla necessità della forma scritta dell’incarico professionale da parte della P.A. a pena di nullità ved. Cass.18 novembre 2008 n. 27406 R [Delibera comunale di conferimento d’incarico a professionista - Nullità (sanabile) per mancanza di copertura finanziaria oppure (non sanabile) per mancanza di forma scritta); 10 ottobre 2007 n. 21292 R e 10 agosto 2007 n. 17650 R e 19 ottobre 2006 n. 22501 R (Delibera comunale di conferimento di un incarico a professionista - Irrilevante se non tradotta in un contratto sottoscritto dal rappresentate del Comune e dal professionista); 11 maggio 2007 n. 10882 R e 26 gennaio 2007 n. 1606 R (Contratti delle pubbliche amministrazioni - Redatti in forma scritta a pena di nullità - Necessità ex art. R.D. 18 novembre 1923 n. 2240, artt. 16 e 17); 2 maggio 2007 n. 10123 R e 5 aprile 2007 n. 8613 R e 20 gennaio 2007 n. 1752 [R=W20GE071752] e 2 agosto 2006 n. 17551 R (Contratto P.A. - Conferimento di incarico professionale - Necessità di forma scritta in unico documento, a pena di nullità - Conclusione a distanza a mezzo corrispondenza - Esclusione ex R.D. 23/2240 art. 17); 14 dicembre 2006 n. 26826 R (Contratto P.A. - In forma scritta anche quando agisca iure privatorum - Necessità - Contratto privo della forma scritta - Nullità - Eventuali convalide o ratifiche successive - Irrilevanza); 2 marzo 2006 n. 4635 R(Per il conferimento di incarico ad un professionista da parte della P.A. è necessaria la forma scritta; ed è irrilevante la deliberazione autorizzativa dell’organo collegiale di un ente pubblico, come il Comune); 7 ottobre 2005 n. 19638 R (Per il conferimento di un incarico ad un professionista da parte della P.A. è necessaria la forma scritta; è inammissibile, a pena di nullità, la conclusione di un contratto a distanza per corrispondenza); 24 novembre 2005 n. 24826 R 15 febbraio 2005 n. 3042 R; 23 novembre 2004 n. 22107 R e 3 febbraio 2004 n. 1929 R (Il contratto con cui la P.A. conferisce un incarico professionale deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, mediante la redazione di un atto sottoscritto dal rappresentante dell’ente e dal professionista); 21 novembre 2003 n. 17695 [R=WCS21N0317695] (La delibera di un ente pubblico che conferisce un incarico professionale non equivale a regolare atto contrattuale - che richiede invece, a pena di nullità, la forma scritta - ma ha efficacia solo interna all’ente); 21 maggio 2003 n. 7962 [R=WCS21MA037962] (È escluso - in mancanza della forma scritta dell’incarico professionale - che la validità dell’incarico sia ricavabile da altri atti); 5 novembre 2001 n. 13628 R [Per il conferimento di incarico ad un professionista da parte della pubblica amministrazione è necessaria la forma scritta ed è irrilevante la deliberazione (di un Comune, nella specie) che autorizza il conferimento dell’incarico, la quale resta un fatto interno della P.A. se non è tradotto in un contratto sottoscritto dalle parti); 13 dicembre 2000 n. 15720 R (Il giudice di pace non può riconoscere il compenso ad un professionista in base ad incarico verbale della P.A.); 13 giugno 2000 n. 8023 R (L’incarico professionale della P.A. deve essere conferito per iscritto ed è escluso che possa dimostrarsi con altri documenti interni della stessa P.A.); 1 marzo 2000 n. 2619 R (Per l’incarico di affidamento di un progetto è insufficiente la delibera dell’ente pubblico ma è invece necessaria la forma scritta; ed è irrilevante a tal fine l’approvazione del progetto); 15 giugno 1999 n. 5922 R (Richiama agli artt. 16 e 17 R.D. 18 novembre 1923 n. 2240); 14 marzo 1998 n. 2772 R (Ai fini della validità dell’incarico professionale occorre la forma scritta ed è irrilevante la delibera dell’organo collegiale dell’ente che lo ha autorizzato) e 13 maggio 1997 n. 4185 R (La nullità dell’incarico professionale conferito con atto non scritto è rilevabile d’ufficio anche in appello); 6 febbraio 1997 n. 1117 R; 12 dicembre 1995 n. 12728 R; 23 giugno 1995 n. 7149 R; 27 giugno 1994 n. 6182 R; 2 maggio 1987 n. 4130 R (Incarico del Comune con intervento del Sindaco). Ved. Anche Incarico professionale da P.A.

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