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Sent.C. Stato 23/09/2009, n. 5689

51849 51849
1. Appalti ll.pp. - Cauzione provvisoria - Sino incameramento automatico - Per ritardata presentazione della documentazione richiesta - Limiti
1. L’art. 10, c. 1 quater, della L. 11 febbraio 1994 n. 109 non distingue fra inadempimento formale (mero ritardo nel produrre la documentazione richiesta) e inadempimento sostanziale (mancanza dei requisiti), in rapporto a provvedimenti (esclusione dalla gara, incameramento della cauzione e segnalazione all’Autorità di vigilanza) che conseguono automaticamente alla scadenza del termine prescritto, da ritenere perentorio. Ma se il ritardo non ha falsato la procedura selettiva ed è riconducibile a cause di forza maggiore tempestivamente segnalate all’Amministrazione appaltante, l’escussione della cauzione potrebbe rivelarsi eccessiva.

1. Conf. C. Stato VI 9 dicembre 2008 n. 6101 R; V 23 gennaio 2007 n. 328 [R=WCS23GE07328]; VI 14 settembre 2006 n. 5324 R; V 4 maggio 2004 n. 2721 R; V 18 ottobre 2002 n. 5786 R; V 8 maggio 2002 n. 2482 R.

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