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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
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Sent.C. Cass. 08/09/2004, n. 18058
Sent.C. Cass. 08/09/2004, n. 18058
Sent.C. Cass. 08/09/2004, n. 18058
1. Appalti ll.pp. - Arbitri - Compenso - Liquidazione presidente del Tribunale - Limiti.
1. Nel procedimento di liquidazione del compenso degli arbitri, il presidente del Tribunale, adito ai sensi dell'art. 814, 2° c., Cod. proc. civ., deve limitarsi a determinare l'ammontare della spese e dell'onorario e non può anche stabilire in quale misura le spese ed il compenso debbano essere ripartite tra le parti obbligate al pagamento.
1. Ved. Cass. 26 maggio 2004 n. 10141 R
1a. Sul compenso agli arbitri negli appalti di lavori pubblici ved. Cass. 26 maggio 2004 n. 10141 R (1. Arbitrato - Segretario del collegio arbitrale - Compenso - Liquidazione - Criterio - 2. Arbitri - Compenso - Liquidazione - Poteri del presidente del Tribunale - Limiti); 23 aprile 2004 n. 7764 R (Compenso per gli arbitri - Collegio composto da avvocati - Compenso ex tariffa professionale D.M. 94/585 - Collegio a composizione mista - Compenso secondo criteri equitativi di liquidazione); 8 gennaio 2004 n. 87 R e 4 aprile 2003 n. 5252 [R=WCS4A035252] e 7 gennaio 2003 n. 53 R e 23 settembre 2002 n. 13840 R e 26 agosto 2002 n. 12490 R e 19 marzo 2001 n. 3935 R e 2 marzo 2001 n. 3035 R e 14 dicembre 2000 n. 15784 R e 26 maggio 2000 n. 6937 R e 19 maggio 2000 n. 6513 R e 6 marzo 1999 n. 1929 R [La liquidazione del compenso agli arbitri avvocati va fatta in base alla tariffa forense (non vi è contrasto con il principio di libera concorrenza)]; 22 maggio 2003 n. 8047 R e 6 marzo 1998 n. 2494 Re 17 ottobre 1996 n. 9074 R e 3 aprile 1995 n. 3907 [R=W33A953907] (La procedura di liquidazione del compenso degli arbitri presuppone che sia stato pronunciato il lodo); 5 febbraio 2003 n. 1673 R (Criterio di liquidazione del compenso agli arbitri per quanto riguarda le spese generali borsuarie e forfettarie); 7 gennaio 2003 n. 53 R (Se il collegio arbitrale non è composto solo da avvocati ma è a composizione mista, alla liquidazione del compenso agli arbitri si procede in base all'art. 814, 2° comma, Cod.proc.civ.); 23 settembre 2002 n. 13837 R (Criterio di liquidazione del compenso agli arbitri); 26 agosto 2002 n. 12490 R (Compenso agli arbitri avvocati per controversie di valore superiore a £ 50 milioni); 5 giugno 2001 n. 7601 R e 21 aprile 1999 n. 3945 R e 11 maggio 1998 n. 4741 R e 24 giugno 1994 n. 6108 R (L'efficacia della determinazione del compenso effettuata dagli stessi arbitri ai sensi dell'art. 814 Cod.proc.pen. è condizionata all'accettazione di tutti i contendenti); 27 aprile 2001 n. 6115 R (Conseguenza riguardo al compenso per un arbitro che si sia rifiutato di partecipare alla deliberazione del lodo); 2 marzo 2001 n. 3035 R [Arbitri avvocati - Compenso - Liquidazione in base alla tariffa professionale forense (D.M. 5 ottobre 1994 n. 585) - Criterio di applicazione]; 14 dicembre 2000 n. 15784 R; 19 maggio 2000 n. 6513 R; 6 marzo 1999 n. 1929 R; 26 novembre 1999 n. 13174 R (Qualunque sia la natura, privatistica o pubblicistica dell'arbitrato rituale, i contendenti hanno l'obbligo solidale di corrispondere il compenso agli arbitri); 5 novembre 1999 n. 12307 R (Sulla speciale procedura di liquidazione del compenso agli arbitri prevista dall'art. 814, 2°c., Cod.proc.civ.); 29 ottobre 1999 n. 12146 R (Il giudice deve determinare il valore della controversia tenendo conto della domanda e non può di regola avvalersi dell'art. 12, 1°c., Cod.proc.civ.); 13 luglio 1999 n. 7399 R; 5 marzo 1991 n. 2318 R e 27 luglio 1990 n. 7602 R (È ammissibile, per il compenso agli arbitri, il criterio di liquidazione secondo tariffe professionali); 7 maggio 1999 n. 4601 R (Per la determinazione del compenso agli arbitri ha competenza il Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ricade la sede dell'arbitrato); 29 marzo 1999 n. 2972 R (1. Per l'ordinanza con cui stabilisce la liquidazione del compenso agli arbitri, il Presidente del Tribunale adotta criteri equitativi di valutazione discrezionale anche con eventuale ricorso a tariffe di particolari professionisti; 2. Per l'arbitrato condotto da più arbitri è ammissibile un unico compenso per ciascun arbitro; in ogni caso ciascuno degli arbitri può agire autonomamente per avere il prossimo compenso); 9 gennaio 1999 n. 131 R e 6 maggio 1998 n. 4548 R (Contro l'ordinanza con cui il Presidente del tribunale liquida il compenso agli arbitri ai sensi dell'art. 814 Cod.proc.civ. è ammissibile il ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost., per violazione di legge); 20 gennaio 1998 n. 480 R (Per la liquidazione del compenso agli arbitri può valutarsi la rilevanza del valore della controversia); 29 novembre 1996 n. 10660 R (Criteri per la determinazione del compenso da parte del Presidente del Tribunale; inammissibilità dell'indagine sulla validità del compromesso e del lodo); 6 settembre 1996 n. 8139 R e 5 marzo 1991 n. 2318 R e 27 luglio 1990 n. 7602 R (Determinazione del compenso con valutazione discrezionale del Presidente del Tribunale e suo eventuale ricorso a tariffe di particolari professionisti); 17 ottobre 1995 n. 10824 R e 20 novembre 1993 n. 11489 R e 10 luglio 1993 n. 7604 R (L'art. 814 Cod.proc.pen. sulla liquidazione del compenso agli arbitri è applicabile al solo arbitrato rituale); 22 aprile 1994 n. 3839 R (Sul giudice competente per la liquidazione del compenso al segretario del Collegio arbitrale); 25 novembre 1993 n. 11664 R (Per la determinazione del compenso, il presidente del Tribunale procede nel rispetto del contraddittorio; ma non è applicabile la normativa sul procedimento di liquidazione degli onorari di avvocato e procuratore); 12 agosto 1992 n. 9548 R (La determinazione del compenso è devoluta al presidente del Tribunale).
(Cod. proc. civ. art. 814, 2° c.) |
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