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Sent.C. Cass. 14/04/2004, n. 7069

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1. Appalti ll.pp. - Consegna dei lavori - Ritardo - Responsabilità contrattuale P.A. - Facoltà appaltatore di presentazione istanza di recesso dal contratto - Conseguenze del mancato accoglimento dell'istanza.
1. Negli appalti pubblici regolati da leggi speciali o da capitolati generali con efficacia normativa, la «consegna dei lavori» all'appaltatore (momento essenziale del rapporto, onde consentire la realizzazione delle opere convenute) si configura come obbligo della P.A. il cui inadempimento (ancorché diversamente disciplinato rispetto alle norme del codice civile) è pur sempre fonte di responsabilità contrattuale (in quanto il dovere di collaborazione dell'Amministrazione non perde la sua natura contrattuale sol perché derivante dalla legge, essendo questa, viceversa, una delle fonti di integrazione del contratto, ai sensi dell'art. 1374 Cod. civ.). Tale inadempimento non conferisce, peraltro, all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, né di avanzare pretese risarcitorie, attribuendogli, per converso, la sola «facoltà» di presentare istanza di recesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale consegue l'insorgere di un diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo (oltre ad un congruo prolungamento del termine originariamente convenuto), sicché il riconoscimento di un diritto al risarcimento al medesimo può venire in considerazione solo se questi abbia preventivamente esercitato tale facoltà di recesso, dovendosi altrimenti presumere che egli abbia considerato ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante.

Sull'obbligo della consegna dei lavori da parte della P.A. e sul suo ritardo, ved. Cass. 15 novembre 1997 n. 11329 R (In caso di ritardata consegna dei lavori l'appaltatore, ai sensi dell'art. 10 Cap. gen., D.P.R. 62/1063, non ha diritto alla risoluzione del contratto o al risarcimento danni ma ha solo facoltà di recesso); 29 settembre 1997 n. 9531 R (Obbligo della consegna dei lavori da parte P.A. e sua responsabilità per inadempimento); 1° giugno 1994 n. 5332 R (Obbligo dell'amministrazione di rimuovere gli impedimenti provenienti da terzi); 18 maggio 1994 n. 4869 R (Inadempimento dell'obbligo di consegna da parte dell'I.A.C.P.); 30 marzo 1994 n. 3144 R (Azione dell'appaltatore per risarcimento danni causati dalla ritardata consegna); 8 maggio 1992 n. 5496 R e 27 marzo 1992 n. 3801 R (Condizioni per la richiesta dell'appaltatore di risarcimento danni); 22 aprile 1991 n. 4341 R (Richiesta dell'appaltatore di recesso o di compenso); 25 luglio 1990 n. 7536 R (Effetti della ritardata consegna dei lavori - Regolamentazione ex art. 10 Cap. gen. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063).
(Cod. civ. art. 1374; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 artt. 10 e 42) [R=DPR106362]

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