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Sent.C. Cass. 28/05/2003, n. 8540

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1. Appalti ll.pp. - Sospensione lavori - Riserva nel verbale di ripresa - Tempestiva.
1. In tema di appalti di opere pubbliche, l’appaltatore deve formulare, a pena di decadenza, la cosiddetta riserva per maggiori compensi o rimborsi conseguenti alla sospensione dei lavori al più tardi nel verbale di ripresa dei lavori (salva restando la successiva registrazione ed esplicazione della stessa nel registro di contabilità), ovvero, in mancanza di questo (la cui compilazione è rimessa alla iniziativa dell’appaltante) mediante tempestiva comunicazione all’Amministrazione con apposito atto scritto, restando, in proposito, irrilevante che la sospensione medesima sia ascrivibile a dolo o colpa dell’Amministrazione appaltante, sempre che si tratti di vicende o comportamenti direttamente incidenti sull’esecuzione dell’opera. Ai fini della tempestività della riserva, di fatti, l’onere della formulazione da parte dell’appaltatore si rende attuale (e va, perciò, adempiuto) nel momento in cui emerge la concreta idoneità del fatto a produrre il conseguente pregiudizio od esborso, ciò che può ben verificarsi anche solo al momento della cessazione della sospensione (cosiddetto fatto continuativo ).

1. Conforme a Cass. 5 maggio 1998 n. 4502 R 1a. (SPS.2) - Sulla sospensione dei lavori in un appalto di opera pubblica e sulla riserva che deve al riguardo essere tempestivamente formulata dall’appaltatore, ved. Cass. 2 ottobre 2001 n. 12203 R (In caso di mancata redazione del verbale di ripresa lavori dopo la disposta sospensione, sussiste egualmente l’onere dell’appaltatore, a pena di decadenza, di tempestiva iscrizione delle riserve, da esplicare nel registro di contabilità); 3 novembre 2000 n. 14361 R (L’onere della prova della tempestiva iscrizione delle riserve nel verbale di sospensione lavori, grava sull’appaltatore); 27 dicembre 1999 n. 14588 R; 24 novembre 1999 n. 13038 R e 22 ottobre 1998 n. 10502 R e 27 maggio 1993 n. 3733 [R=W27MA933733] (La riserva dell’appaltatore per oneri conseguenti a sospensione dei lavori, legittima o illegittima, è tempestiva se inserita nel verbale di ripresa o, se questo manca, nel registro di contabilità alla ripresa dei lavori); 5 maggio 1998 n. 4502 R e 16 settembre 1986 n. 5624 R (La riserva dell’appaltatore per sospensione dei lavori deve essere iscritta al più tardi nel verbale di ripresa o, in mancanza di questo, mediante comunicazione scritta alla P.A.); 9 ottobre 1996 n. 8824 R (È legittima la clausola di capitolato - di cui non occorre la specifica approvazione per iscritto - sulla facoltà del committente di ordinare la sospensione dei lavori restando esclusa per l’appaltatore la possibilità di iscrivere riserve per essa); 14 aprile 1993 n. 4444 R (Non è onerosa la clausola contenuta nel verbale di sospensione lavori sulla rinuncia a qualsiasi eccezione rivalsa_o_riserva; S.U. 8 gennaio 1992 n. 104 R (Rinunzia dell’appaltatore ad indennizzo per gli oneri subiti in conseguenza della sospensione dei lavori; ammissibilità di successive riserve nel caso di non validità di detta rinunzia); 20 settembre 1991 n. 9854 R e 17 dicembre 1987 n. 9396 R e 17 ottobre 1986 n. 6097 R e 5 febbraio 1985 n. 769 R (La riserva dell’appaltatore per sospensione lavori va iscritta, al più tardi, nel verbale di ripresa lavori, a pena di decadenza); 19 dicembre 1985 n. 6492 R (La domanda giudiziale dell’appaltatore per compensi a seguito di sospensione lavori, rende superflua la riserva nel verbale di ripresa).

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