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Sent.C. Cass. 13/02/2003, n. 2139

49281 49281
1. Progetto - Incarico da Comune - A professionista esterno - Vizi della deliberazione - Diritto del professionista al compenso - Sussistenza.
1. Qualora un Comune si avvalga per la redazione del progetto di un'opera pubblica di un professionista privato, in mancanza di un proprio ufficio tecnico, l'atto di affidamento del relativo incarico, come gli atti che vengano successivamente ad interferire sul rapporto, configurano espressione non di poteri pubblicistici, ma di autonomia negoziale privatistica. Ne consegue che gli eventuali vizi della deliberazione di conferimento dell'incarico al professionista privato hanno rilievo esclusivamente nell'ambito interno all'organizzazione dell'ente medesimo, ma non incidono sulla validità ed efficacia del contratto privatistico di prestazione di opera professionale e, quindi, sul diritto al relativo compenso.

1. Ved. Cass. 27 febbraio 1998 n. 2235 R; 28 maggio 1996 n. 4929 R; 12 dicembre 1995 n. 12728 R; 30 agosto 1995 n. 9155 R

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