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Sent. C. Stato 02/05/2001, n. 2471

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Opera precaria - Non occorre concessione.
1. La concessione edilizia non è necessaria per l'opera precaria cioè per l'opera la quale - anche se il suo mantenimento in loco duri alcuni anni - serve a soddisfare, per determinati periodi di tempo, specifici scopi.

1a. Ved. C. Stato V 15 giugno 2000 n. 3321R (Manufatto precario - per il quale non occorre concessione edilizia - è un manufatto che non ha una utilità prolungata nel tempo); Cass. pen. III 26 marzo 1999 n. 4002R (La natura precaria di un manufatto - che implica l'esenzione della concessione edilizia - si desume dal suo uso precario e temporaneo non essendo sufficiente che si tratti di un manufatto smontabile e non infisso al suolo).

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