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Sent.C. Cass. 06/09/1991, n. 9422

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1. Prevenzione infortuni - Responsabilità dell'imprenditore - Suo obbligo di rispettare la normativa antinfortunistica e di controllarne l'osservanza da parte del lavoratore.
1. In tema di responsabilità civile del datore di lavoro per l'infortunio sul lavoro subito da un dipendente, gli obblighi a carico del datore stesso non sono delimitati in modo assoluto e tassativo dalla disciplina normativa antinfortunistica, essendo egli tenuto (con i suoi presupposti) ad osservare e far osservare sia le norme specifiche emanate per la prevenzione degli incidenti, sia quelle generiche dettate dalla comune prudenza; il datore di lavoro è altresì tenuto ad impedire atti o manovre rischiose del dipendente nello svolgimento del suo lavoro, e la responsabilità per la violazione dell'obbligo di proteggere l'incolumità dei singoli lavoratori mediante il controllo dell'osservanza da parte di costoro nelle norme di sicurezza e dell'uso dei mezzi di protezione è esclusa solo se il dipendente pone in essere una condotta imprevedibile o abnorme, esorbitante dagli usuali processi di lavorazione.

1. Il D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547R
D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, art. 132

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