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Sent.C. Cass. 28/10/1994, n. 8904

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1. Appalti - Rovina dell'opera - Art. 1669 C.c. - Applicabilità a tutti i responsabili (appaltatore, progettista).
1. La disciplina dettata dall'art. 1669 C.c., anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, si applica nei confronti di tutti coloro che hanno cagionato l'evento dannoso, a nulla rilevando la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità; ne consegue che l'appaltatore ed il progettista si rendono entrambi responsabili dell'unico illecito extracontrattuale e rispondono entrambi a detto titolo del danno cagionato quando, con le rispettive azioni od omissioni, costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrono in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici, della menzionata norma.

1. Ved. in particolare Cass. 24 aprile 1984 n. 2676[R=W24A842676], 21 marzo 1989 n. 1406 R(sulla solidarietà, senza possibilità di graduazione delle colpe, tra appaltatore e progettista, nei confronti del committente ex art. 1669 Cod. civ.), 4 dicembre 1991 n. 13039.[R=W4D9113039]
C.c. artt. 1669 e 2055

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