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Sent. C. Cass. 28/09/1994, n. 7895

45292 45292
1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Alterazione della configurazione naturale del terreno (scolo delle acque) - Divieto ex art. 913 C.c. - Limiti.
1. L'art. 913 C.c., in tema di scolo delle acque, ponendo a carico del proprietario sia del fondo inferiore che superiore l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno, non vieta tutte le possibili modificazioni incidenti sul deflusso naturale delle acque, ma soltanto quelle che alterino apprezzabilmente tale deflusso, rendendo più gravosa la condizione dell'uno o dell'altro fondo; sicché si tratta di accertamento di fatto che, se adeguatamente motivato sotto il profilo logico e giuridico, non è censurabile in sede di legittimità.

1. Conf. Cass. 8 novembre 1985 n. 5459 [R=W8N855459] e 2 febbraio 1977 n. 477.[R=W2F77477]] 1a. Ved. nota 1a. a Cass. pen. 25 maggio-2 luglio 1994 n. 7541.R]
C.c. art. 913

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