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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Giustizia UE 20/12/2017, n. C-664/15
Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2000/60/CE - Politica dell’Unione europea in materia di acque - Articolo 4, paragrafo 1, e articolo 14, paragrafo 1 - Obblighi di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici e di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all’attuazione della direttiva - Convenzione di Aarhus - Partecipazione del pubblico al processo decisionale e accesso alla giustizia in materia ambientale - Articolo 6 e articolo 9, paragrafi 3 e 4 - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Progetto che può avere un impatto sullo stato delle acque - Procedimento amministrativo di autorizzazione - Organizzazione per la tutela dell’ambiente - Domanda diretta a ottenere la qualità di parte nel procedimento amministrativo - Possibilità di far valere diritti conferiti dalla direttiva 2000/60/CE - Perdita della qualità di parte nel procedimento e del diritto di ricorso nel caso in cui tali diritti non siano stati fatti valere in tempo utile nel corso del procedimento amministrativo.1) L’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aahrus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che un’organizzazione per la tutela dell’ambiente debitamente costituita e operante conformemente ai requisiti previsti dal diritto nazionale deve poter impugnare dinanzi a un organo giurisdizionale una decisione di autorizzazione di un progetto che possa essere contrario all’obbligo di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici quale imposto dall’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. 2) Il combinato disposto dell’articolo 9, paragrafo 3, di tale convenzione, approvata con la decisione 2005/370/CE, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali nonché dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa processuale nazionale che esclude, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, le organizzazioni per la tutela dell’ambiente dal diritto di partecipazione, in quanto parte del procedimento, a un procedimento di autorizzazione diretto ad attuare la direttiva 2000/60 e che limita il diritto di ricorso per impugnare decisioni adottate in esito a tale procedimento alle sole persone aventi tale qualità. 3) Con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio degli elementi di fatto e di diritto nazionale pertinenti, l’articolo 9, paragrafi 3 e 4, di detta convenzione, approvata con la decisione 2005/370/CE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, dev’essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, esso osta all’imposizione a un’organizzazione per la tutela dell’ambiente di una regola di diritto processuale nazionale di preclusione, in forza della quale una persona perde la sua qualità di parte nel procedimento e non può quindi proporre ricorso contro la decisione adottata in esito a tale procedimento qualora essa abbia omesso di sollevare le proprie eccezioni in tempo utile già nel procedimento amministrativo e, al più tardi, nella fase orale di tale procedimento. |
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