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Sent. C. Cass. 02/12/1995, n. 12458

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Costruzioni iniziate o compiute in violazione norme edilizie - Legittime per sopravvenienza di norme più favorevoli.
1. In considerazione del fatto che le norme edilizie operano in funzione di attuazione dell'assetto urbanistico ritenuto conforme alle esigenze attuali o future, allorché sopravvenga una nuova regolamentazione edilizia più favorevole le costruzioni iniziate o compiute in violazione della regolamentazione edilizia in precedenza vigente devono ritenersi legittime, salva soltanto la responsabilità per danni pro tempore maturati fino all'entrata in vigore della nuova normativa.

1. Ved. Cass. 12 giugno 1958 n. 1956 [R=W12G581956](In generale, nel senso che a seguito dell'abrogazione di una legge diviene inefficace anche il procedimento amministrativo emanato in base alla legge stessa). 1a. Come nota 1a. e 2a. a C. Stato V 3 ottobre 1995 n. 1372.R
Preleggi art. 15 ; Cod. civ. art. 869

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