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Sent. C. Stato 03/07/1995, n. 1001

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributi - In generale - Versamento tardivo - Sanzioni ex art. 3 L. n. 47/1985 - Applicabilità art. 1227 Cod. civ. - Conseguenze.
1. Nel caso in cui il titolare della concessione edilizia abbia stipulato fideiussione a garanzia del pagamento dei relativi contributi ed il garante abbia comunicato al Comune l'impegno a versare a semplice richiesta l'eventuale rata non corrisposta dal concessionario, in forza dell'art. 1227 C.c. è illegittima l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 3 L. 28 febbraio 1985 n. 47 per il ritardo nel versamento del contributo edilizio, in caso di mancata cooperazione del Comune creditore all'adempimento dell'obbligazione.

1a. Come nota 1a. e 2a. a C. Stato V 3 luglio 1995 n. 993.R
Cod. civ. art. 1227 ; L. 28 febbraio 1985 n. 47 art. 3R

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