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Sent.C. Cass. 07/02/1992, n. 1391

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1. Vizi e difetti - Dei materiali impiegati - Scelta e controllo degli stessi da parte del direttore dei lavori - Responsabilità dell'appaltatore - Esonero - Limiti.
1. La regola secondo cui la responsabilità dell'appaltatore per vizi e difetti della materia impiegata non è a priori esclusa dall'essere stata essa scelta dallo stesso committente, può trovare valida deroga nelle private pattuizioni, ove prevalga l'esigenza di sottrarre l'appaltatore all'onere di complessi accertamenti preventivi, come nel caso in cui il committente riservi al direttore dei lavori un potere insindacabile di scelta e di controllo dei materiali tale da escludere ogni facoltà di determinazione e di decisione dell'appaltatore al riguardo.

1. La responsabilità dell'appaltatore per vizi dell'opera può sussistere anche se essi sono causati da materiali forniti o scelti dal Committente Cass. 13 febbraio 1987 n. 1569 R.
C.c. artt. 1667 e 1668

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