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Sent. C. Cass. pen. 08/01/1993, n. 525

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1. Prevenzione infortuni - Misure preventive - Igiene sul lavoro - Responsabilità del datore di lavoro - Per colpa - Estremi. 2. Prevenzione infortuni - Macchinari - Utilizzazione di macchina inadeguata - Responsabilità del datore di lavoro - Per colpa - Configurabilità.
1. In materia di igiene del lavoro, l'art. 20 D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 impone di adottare i provvedimenti idonei «per quanto possibile», assecondando l'evoluzione della tecnica; la responsabilità penale per colpa sussiste allorché il datore di lavoro non adotti le tecnologie già disponibili sul mercato atte a prevenire l'inquinamento dell'ambiente di lavoro e pericoli o danni al personale addetto e la possibilità delle misure non è condizionata a fattori economici, né alla mera discrezionalità del datore di lavoro, ma alle reali esigenze di protezione ed alle effettiva possibilità di prevenzione offerte dagli strumenti tecnici. 2. Il difetto della macchina se è imputabile al fornitore (sotto il profilo civilistico) non esclude la responsabilità penale per colpa ai sensi del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 in materia di igiene del lavoro a carico del datore di lavoro che utilizza una macchina inadeguata.

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