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Sent.C. Cass. 02/09/1996, n. 8016

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Per ricostruzione e valutazione redditi immobiliari - Determinazione ex art. 4 D.P.R. 1988 n. 352 - Esclusione.
1. Il compenso ai consulenti tecnici d'ufficio, nel caso in cui l'incarico abbia avuto ad oggetto attività ricostruttive e valutative del reddito di cespiti immobiliari o di redditi aziendali, non può essere determinato ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352, il quale concerne esclusivamente consulenze relative a bilanci e conti profitto e perdite in materia societaria.

1. Ved. Cass. 2 novembre 1995 n. 11403 R e 30 ottobre 1991 n. 11656, R sull'art. 4 D.P.R. 1988 n. 352
D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352, art. 4 R

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