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L.R. Molise 22/03/2010, n. 9

Disciplina delle attività agrituristiche.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 23/05/2022, n. 7
- L.R. 09/04/2010, n. 12
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione Molise, in armonia con la legislazione comunitaria e statale ed in particolare con la legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo) e con i programmi di sviluppo rurale dell’Unione europea e dello Stato, sostiene l’agricoltura e lo sviluppo rurale anche mediante la promozione di forme idonee di turismo in ambito rurale ed individua nelle attività agrituristiche lo strumento prioritario per la valorizzazio

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Art. 2 - Definizione di attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori operanti nel territorio regionale, singoli o associati, di cui all’articolo 2135 del codice civile, all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ed all’articolo 1 del decreto legislativo 20 marzo 2004, n. 99, così come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all

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Art. 3 - Connessione

1. Le attività di cui all’articolo 2 si reputano connesse a quella principale agricolo-zootecnico-forestale allorché l’azienda agricola, in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell’attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni della presente legge e quando non sottraggono risorse all’esercizio dell’attività agricola ed assicurano la piena utilizzazione delle risorse aziendali, finalizzate anche ad una più efficace commercia

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Art. 4 - Esercizio delle attività agrituristiche

1. Sono addetti alle attività agrituristiche e sono considerati lavoratori agricoli, ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, l’imprenditore agricolo, i familiari dello stesso di cui all’articolo 230-bis del codice civile nonché i lavoratori dipendenti dell’azienda agricola, che prestano la loro attività a tempo indeterminato, determinato e parziale. Per lo svolgimento delle attività agrituristiche non è consentito, in alcun modo,

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Art. 5 - Utilizzazione di immobili

1. Per l’esercizio delle attività agrituristiche possono essere utilizzati locali situati nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo nonché gli edifici, o parte di essi, esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. L’edificazione di nuovi volumi può essere consentita solo se si configura in termini di adeguamento delle strutture esistenti e di più funzionale fruizione delle stesse.

2. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali, mantengono la destinazione d’uso agricolo e sono strumentali all’attività agricola sia ai fini catastali che della pianificazione urbanistica.

3. Sugli edifici esistenti e destinati alle attività agrituristiche sono consentiti interventi di

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Art. 6 - Funzioni e compiti amministrativi della Regione

1. Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) l’adozione del piano agrituristico regionale di cui all’

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Art. 7 - Funzioni e compiti amministrativi dei Comuni

1. Sono attribuiti ai Comuni le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

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Art. 8 - Piano agrituristico regionale

1. La Giunta regionale, in conformità alle linee della programmazione generale socio-economica e territoriale, adotta, sentita la competente commissione consiliare, il piano agrituristico regionale con le procedure vigenti in tema di programmazione.

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Art. 9 - Regolamento regionale

1. La Regione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione nel quale sono definiti:

a) i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture destinate all’agriturismo;

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Art. 10 - Criteri e limiti dell’attività agrituristica

1. L’attività agrituristica è esercitata in rapporto di connessione e complementarietà con l’attività agricola, che rimane principale.

2. L’attività agricola è considerata principale quando il tempo-lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento dell’attività agricola prevale sul tempo-lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento dell’attività agrituristica. La Giunta regionale adotta, con criteri uniformi, apposite tabelle, da aggiornare ogni tre anni, per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole ed agrituristiche.

3. Al fine di sostenere le attività agrituristiche nelle zone montane o svantaggiate nonché nelle aree naturali protette e perseguire gli obiettivi di promozione della qualità e cura dell’ambiente connessi all’esercizio dell’attività di agriturismo, al tempo di lavoro agricolo calcolato in base alle tabelle di cui al comma 2 si applica un coefficiente correttivo compreso fra 1,5 e 2,5 determinato dal competente Servizio regional

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Art. 11 - Norme igienico-sanitarie

1. I requisiti strutturali e igienico-sanitari degli alloggi agrituristici sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti comunali edilizi e di igiene per i locali di abitazione fatte salve le deroghe previste dal regolamento.

2. Nella valutazione di tali requisiti deve essere tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici esistenti. In particolare, ai fini della utilizzazione agrituristica è consentito derogare ai limiti di altezza e di superficie aereo-illuminante previsti dalle norme di cui al comma 1, purché vengano garantite condizioni strutturali ed igienico-sanitarie considerate sufficienti all’accertamento dell’autorità sanitaria. In ogni caso il recupero di edifici rurali vetusti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità l’altezza interna media di m. 2,70, ulteriormente ridotta a m. 2,55 per i comuni posti in zone montane e svantaggiate.

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Art. 12 - Elenco regionale degli operatori abilitati all’esercizio dell’attività agrituristica

1. Presso l’Assessorato regionale competente è istituito l’elenco degli operatori abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche.

2. L’iscrizione è condizione necessaria per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 13. N7

3. L’iscrizione è deliberata dalla Commissione regionale per l’agriturismo, nominata con decreto del Presidente della Regione e di seguito denominata “Commissione”, la quale provvede alla tenuta dell’elenco. Il provvedimento di nomina può essere emesso anche in mancanza di alcune delle designazioni richieste, purché siano individuati la metà più uno dei componenti.

4. La Commissione dura in carica cinque anni ed è composta da:

a)

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Art. 13 - Dichiarazione di inizio di attività

1. Coloro che sono iscritti nell’elenco di cui all’articolo 12 e che intendono esercitare le attività agrituristiche presentano al Comune, nel cui territorio è ubicata l’azienda, una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale sono allegati:

a) una relazione dettagliata delle attività proposte fra quelle riconosciute idonee in sede di iscrizione nell’elenco degli operatori abilitati all’esercizio dell’attività con l’indicazione:

1) delle car

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Art. 14 - Obblighi amministrativi

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno i soggetti che esercitano attività agrituristiche presentano al Comune una dichiarazione contenente l’indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare dal 1° gennaio dell’anno successivo; in caso di mancata comu

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Art. 15 - Sospensione e divieto di esercizio di attività

1. Il Sindaco del Comune competente può sospendere l’esercizio delle attività agrituristiche per un periodo massimo di dieci giorni per violazione degli obblighi di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 14 e per un periodo massimo di trenta giorni per violazione degli obblighi di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 14. La sospensione viene altresì applicata a seguito di comunicazione inviata per le irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza di cui all’articolo 26.

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Art. 16 - Periodi di apertura

1. L’attività di agriturismo può essere esercitata tutto l’anno oppure in periodi st

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Art. 17 - Formazione professionale

1. La Regione promuove la formazione, la riqualificazione e l’aggiornamento degli operat

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Art. 18 - Promozione dell’offerta agrituristica. Consorzi agrituristici

1. La Regione incentiva e coordina, anche tramite e in collaborazione con le associazioni di categoria, le iniziative di offerta agrituristica regionale, finanziando idonee forme di pubblicità che mettano in evidenza le suddette attività ed il legame di esse con l’ambiente naturale, con la cultura e le tradizioni locali. I finanziamenti sono concessi in applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore

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Art. 19 - Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all’agriturismo

1. La Regione concorre agli investimenti degli imprenditori agricoli, iscritti negli elenchi di cui all’articolo 12, che intendono realizzare iniziative per attività di agriturismo, attraverso la concessione di finanziamenti tenuto conto delle risorse disponibili e con i criteri stabiliti dal regolamento.

2. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti nonché i casi e le modalità per l’apposizione del vincolo al mantenimento della destinazione d’uso sui beni per i quali sono stati concessi i finanziamenti, pena la revoca degli stessi.

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Art. 20 - Modalità di richiesta e liquidazione degli incentivi finanziari

1. Il regolamento definisce le modalità di richiesta di concessione dei contributi, la do

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Art. 21 - Revoca dei benefici finanziari

1. La Giunta regionale dispone la revoca dei benefici ed il recupero delle somme eventualmente erogate, nonché delle spese e degli interessi, se:

a) i soggetti beneficiari dei cont

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Art. 22 - Sanzioni

1. Per la violazione della disposizione di cui all’articolo 23, comma 1, si applica la sanzione amministrativa secondo le seguenti modalità:

a) euro 5.000,00, per la prima violazione;

b) euro 10.000,00 per la

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Art. 23 - Riserva di denominazione. Classificazione

1. L’uso della denominazione “agriturismo” e di termini da essa derivati nelle insegne, nel materiale illustrativo e pubblicitario ed ogni altra forma di comunicazione al pubblico, compresa quella telematica, è ris

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Art. 24 - Vendita e promozione dei prodotti

1. Nell’esercizio dell’attività agrituristica rientra la vendita diretta, agli ospiti ed al pubblico, dei prodotti tipici e tradizionali, biologici e artigianali, compreso il pane, prodotti dall’azienda e dai consorzi o cooperative di cui l’imprenditore agrituristico è socio.

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Art. 25 - Normativa antincendio

1. Le aziende agrituristiche sono tenute al rispetto del decreto del Ministero dell’Inte

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Art. 26 - Vigilanza, monitoraggio e valutazione

1. La Regione Molise, tramite il personale operante nell’ambito del competente Servizio, effettua il controllo sull’osservanza della presente legge predisponendo apposite verifiche annuali su un campione di aziende iscritte non inferiore al dieci per cento del totale.

2. Ai fini d

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Art. 27 - Norme abrogative

1. La

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Art. 28 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’esercizio finanziario

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Art. 29 - Rinvio a disposizioni statali

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Art. 30 - Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel regolamento regionale 26 febbraio 2002, n. 6.

2. Le aziende agricole che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritte nell’elenco regionale di cui all’

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