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Delib.G.R. Basilicata 04/12/2009, n. 2116

L.R. n. 6 del 4 giugno 2008 "Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata". Art. 24. Approvazione Disciplinare della classificazione.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 04/08/2017, n. 823
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[Premessa]



LA

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Bozza di Disciplinare della Classificazione (Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 6 “Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata”) Disciplinare della Classificazione
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - Finalità

1. Il presente “Disciplinare della Classificazione”, in attuazione del I° comma dell’art.24 della Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 6 “D

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Art. 2 - Caratteristiche della classificazione

1. Ai fini della classificazione, nel presente disciplinare sono definiti i requisiti minimi obbligatori dei servizi e delle dotazioni delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e delle strutture ricettive all’aperto in base ai quali, le stesse, saranno contrassegnate con un sistema che va da una a cinque stelle. Per l’assegnazione ad una determinata classe l

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Art. 3 - Validità

1. La classificazione ha validità per un quinquennio.

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TITOLO II - REQUISITI STRUTTURE RICETTIVE
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Capo I - Strutture ricettive alberghiere
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41328 4127591
Art. 4 - Classificazione delle strutture ricettive alberghiere

1. Fermo restando l’applicazione del disposto di cui all’art. 12 comma 1 della Legge, le strutture ricettive alberghiere potranno essere classificate sulla base dei requisiti ed dei servizi minimi obbligatori fissati nei successivi articoli 5, 6 e 7 del presente disciplinare:

- Alberghi e Motel da 1 a 5 stelle

- Villaggi-Albergo e Residenze Turistico Alberghiere da 3 a 5 stelle

2

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Art. 5 - Requisiti minimi obbligatori per le strutture ricettive alberghiere

1. Ai fini della classificazione le strutture ricettive alberghiere di cui al precedente articolo devono possedere i requisiti minimi obbligatori riportati nel seguente prospetto:


Cod.

REQUISITI OBBLIGATORI PER LE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

STELLE

1

2

3

4

5

01.00

SERVIZI DI RICEVIMENTO






01.01

Assicurato 24 ore su 24





X

01.02

Assicurato 16 ore su 24



X

X


01.03

Assicurato 12 ore su 24

X

X




02.00

SERVIZIO DI NOTTE






02.01

Portiere di notte




X

X

02.02

Addetto disponibile a chiamata

X

X

X



03.00

SERVIZIO DI TRASPORTO BAGAGLI NEGLI ORARI IN CUI È GARANTITO IL RICEVIMENTO






03.01

A cura di addetto




X

X

03.02

Assicurato a mezzo carrello

X

X

X



04.00

SERVIZIO CUSTODIA VALORI






04.01

In cassaforte della struttura

X

X

X

X


05.00

SERVIZIO DI BAR






05.01

Assicurato 16 ore su 24




X

X

05.02

Assicurato 12 ore su 24



X



05.03

Assicurato 24 ore su 24 anche nelle camere/suite/unità abitative





X

05.04

Assicurato 16 ore su 24 anche nelle camere/suite/unità abitative




X


05.05

Assicurato 12 ore su 24 anche nelle camere/suite/unità abitative



X



05.00

SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE






05.01

In sala apposita o ristorante




X

X

05.02

In sale o aree comuni destinate anche ad altri usi


X

X



05.03

Assicurato anche nelle camere negli orari previsti per la colazione




X

X

06.00

SERVIZIO DI RISTORANTE






06.01

In sala apposita





X

06.02

In sala apposita, se previsto il servizio




X


06.03

Assicurato anche nelle camere/suite negli orari previsti per la ristorazione





X

07.00

SERVIZI ALLE CAMERE/SUITE/UNITÀ ABITATIVE






07.01

Servizio di pulizia una volta al giorno con riassetto pomeridiano




X

X

07.02

Servizio di pulizia una volta al giorno

X

X

X



07.03

Cambio biancheria da camera: (numero giorni) alla settimana salvo diverse scelte del cliente a tutela dell’ambiente e, comunque, ad ogni cambio di cliente

1

2

2

7

7

07.04

Cambio biancheria da bagno: (numero giorni) alla settimana salvo diverse scelte del cliente a tutela dell’ambiente e, comunque, ad ogni cambio di cliente

2

3

3

7

7

08.00

LINGUE ESTERE






08.01

Lingue estere parlate correttamente



1

2

3

09.00

SERVIZI VARI






09.01

Servizio di lavaggio e stiratura biancheria ospiti con consegna in giornata

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Art. 6 - Superfici e cubatura minime per le strutture ricettive alberghiere

1. In materia di superfici e cubature minime si applica la disciplina prevista dall’articolo 4 del Regio Decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni. Per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995 n. 203, è consentita una riduzione della superficie e della cubatura delle stanze a un letto e delle camere a due o più letti fino al venticinque per cento nelle strutture alberghiere classificate a una stella, due stelle o tre stelle e fino al venti per cento nelle strutture alberghiere classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso.


SUPERFICI MINIME DELLE SUITE (esclusi i bagni)

Composizione (due o più locali)

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Art. 7 - Standard tipici degli esercizi alberghieri di classe internazionale

1. Gli alberghi contrassegnati da cinque stelle possono assumere la denominazione aggiuntiva “Lusso” quando sono in possesso di almeno cinque degli standard qualitativi tipici degli esercizi di classe internazionale di seguito indicati:

1 boutique;

2 gioielleria e orologeria;

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Capo II - Strutture ricettive extralberghiere
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Art. 8 - Classificazione delle strutture ricettive extralberghiere

1. Fermo restando l’applicazione del disposto di cui all’art. 13 comma 1 e 2 e in applicazione del comma 3 del medesimo articolo della Legge, le strutture ricettive extralberghiere possono essere classificate in un’unica categoria sulla base dei requisiti ed dei servizi minimi obbligatori fissati nei seguenti artt. 9 e 10 del presente disciplinare:

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Art. 9 - Requisiti e servizi minimi obbligatori per le strutture ricettive extralberghiere

1. Ai fini della classificazione, le strutture ricettive extralberghiere per l’ospitalità collettiva di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente art.8 devono possedere i seguenti requisiti e servizi minimi obbligatori:

Requisiti minimi obbligatori:

1) accesso indipendente;

2) cucina N1;

3) sala da pranzo;

4) locale soggiorno, con superficie complessiva non inferiore a mq. 0,50 per ogni posto-letto;

5) adeguati servizi igienici e comunque non inferiori a due W.C. a uso dei locali comuni;

6) un W.C. ogni 8 posti letto, con un minimo di un W.C. per piano N2;

7) un lavabo ogni 6 posti letto con un minimo di due lavabi per piano N2;

8) una doccia ogni 12 posti letto, con un minimo di una doccia per piano N2;

9) adeguato arredamento delle camere comprendente al minimo un letto, una sedia e uno scomparto armadio per persona oltre al tavolino e al cestino rifiuti per ciascuna came

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Art. 10 - Superfici e cubatura minime per le strutture ricettive extralberghiere

N3

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Capo III - Strutture ricettive all’aperto
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Art. 11 - Classificazione delle strutture ricettive all’aperto

1. In attuazione dell’art. 14 della Legge, le strutture ricettive all’aperto potranno essere classificate sulla base dei requisiti e caratteristiche minime

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Art. 12 - Requisiti e caratteristiche minime per le strutture ricettive all’aperto

1. Ai fini della classificazione le strutture ricettive all’aperto di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 11 devono possedere i seguenti requisiti e caratteristiche minime obbligatorie fissate nel presente articolo:


Cod.

REQUISITI OBBLIGATORI PER VILLAGGI-CAMPING E CAMPEGGI

STELLE



1

2

3

4

01.00

DENSITÀ RICETTIVA





01.01

40 mq per persona




X

01.02

36 mq per persona



X


01.03

32 mq per persona


X



01.04

28 mq per persona

X




02.00

SERVIZI DI RICEVIMENTO





02.01

Assicurato 24 ore su 24




X

02.02

Assicurato 16 ore su 24



X


02.03

Assicurato 12 ore su 24


X



02.04

Assicurato 8 ore su 24

X




03.00

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NELLE ORE NOTTURNE





03.01

Un addetto fino a 1.000 presenti

X

X

X

X

03.02

Due addetti fino a 2.000 presenti e un addetto per ogni ulteriori 2.000 presenti

X

X

X

X

04.00

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Capo IV - Altre strutture ricettive
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41328 4127603
Art. 13 - Residenze d’epoca

1. Le Residenze d’epoca, di cui al comma 1 articolo 9 della Legge, saranno classificate sulla base dei requisiti e dei servizi minimi fissati per le strutture alberghiere ed extralberghiere di cui al presente disciplinare con almeno 4 stell

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41328 4127604
Art. 14 - Ospitalità diffusa

1. È definita “Ospitalità diffusa” l’offerta ricettiva e di accoglienza turistica a carattere imprenditoriale, esercitata in un centro storico o in un contesto urbano di pregio.

2. Il centro storico è definito dalla zona “A” perimetrata dal piano urbanistico dei Comuni, mentre per “contesto urbano di pregio” si intende il contesto urbano che ha mantenuto l’originario impianto planimetrico e che presenta un patrimonio edilizio caratterizzato dall’utilizzo di materiali e tecniche costruttive tradizionali e da una diffusa presenza di elementi architettonici, storici e culturali identificativi della cultura, delle tradizioni e degli usi locali, nonché i centri urbani vincolati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con apposito decreto ministeriale.

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TITOLO III - CARTA DEI SERVIZI TURISTICI
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Art. 15 - Finalità

1. La Carta dei Servizi Turistici è volta ad assicurare standard minimi di qua

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41328 4127607
Art. 16 - Definizione /classificazione delle strutture ricettive

1. In attuazione della Legge regionale n. 6/2008, con il presente disciplinare la Regione Basilicata definisce i requisiti delle strutture ricettive in ossequio al D.M. 21 ottobre 2008 “Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell’ambito dell’armonizzazione della classificazione alberghiera”.

Per strutture ricettive alberghiere si intendono:

- gli alberghi;

- i motel;

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Art. 17 - Disciplina/prassi della prenotazione

1. Nella disciplina/prassi della prenotazione si distinguono tre casistiche:


Cliente che arriva direttamente in albergo

Il contratto di albergo, in tal caso, si conclude con l’assegnazione dell’alloggio richiesto al cliente, preceduta dalla compilazione della scheda di identificazione e/o notificazione di P.S. da parte dell’albergatore e la conseguente consegna della chiave della camera al cliente.

Cliente che effettua preventivamente la prenotazione a mezzo lettera, telefono, fax/e-mail A

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Art. 18 - Modalità di prenotazione

1. La prenotazione assume contenuti e conseguenze diverse a seconda se sia o meno accompagnata dal versamento di una somma.

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41328 4127610
Art. 19 - Obblighi a carico dell’albergatore

1. L’albergatore si obbliga a:

- fornire l’uso esclusivo di una camera/suite/unità abitativa per il periodo richiesto;

- fornire, se richiesti, i servizi accessori della struttura alberghiera;

- conservare una scheda riportante le generalità del cliente e di comunicare all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo (art. 109 T.U.L.P.S.);

- esporre una tabella cont

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Art. 20 - Obblighi a carico del cliente

1. Il cliente si obbliga a:

- pagare il prezzo del pernottamento e degli altri servizi richiesti;

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Art. 21 - Responsabilità dell’albergatore

1. Nel caso di deterioramento, distruzione o sottrazione di cose depositate in albergo, l’albergatore è responsabile, ed è obbligato al risarcimento del danno. Il cliente deve denunciare il fatto senza ritardo. La responsabilità per le cose depositate in albergo è disciplinata dagli artt. 1783 e seguenti del Codice Civile.

2. Il cliente deve denunciare senza ritardo all’albergatore il deterioramen

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Art. 22 - Sicurezza delle strutture ricettive

1. Allo scopo di tutelare l’ospite, i titolari delle strutture ricettive adottano le seguenti procedure e disposizioni di legge:


Aree video-controllate

Ai sensi dell’

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Art. 23 - Tariffe camere e servizi

1. Il prezzo di pensione completa comprende l’alloggio ed i pasti, non comprende bevande o servizi extra, se non diversamente specificato.

Il prezzo di mezza pensione comprende l’alloggio, la prima colazione e uno dei pasti principali, non comprende bevande o serv

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Art. 24 - Soggiorno di animali al seguito

1. Gli animali non sono ammessi nelle strutture ricettive.

2. Qualora il titolare della struttura ricettiva consenta di ospitare animali al seguito dei clienti, è indispensabile che lo stesso ed il cliente osservino le

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Art. 25 - Servizio di parcheggio

1. Il parcheggio custodito è disciplinato dagli articoli 1776 e seguenti del Codice Civile, e per tale si intende anche il parcheggio automatizzat

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Art. 26 - Reclami e Sportello di Conciliazione

1. Ai sensi dell’art.19 della L.R. n.6/2008 la procedura per l’inoltro di eventuali reclami nonché l’indicazione della Provincia territorialmente competente è contenuta nella tabella di cui al precedente articolo 21 del presente disciplinare.

Eventuali reclami possono essere presentati presso:

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TITOLO IV - ADEMPIMENTI E STRUMENTI PER IL GOVERNO DEL SISTEMA RICETTIVO
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41328 4127619
Art. 27 - (Sistema Informativo Statistico Turistico)

1. Nel presente disciplinare sono definite le procedure e le funzioni per l’espletamento delle attività istituzionali dei vari soggetti pubblici (Regione, A.P.T., Province, Comuni) e i connessi obblighi a carico dei soggetti privati in attuazione dalle leggi regionali per il settore turistico nn. 6, 7 e 8 del 4 giugno 2008 e n. 17 del 25 febbraio 2005 correlate al SIST - Sistema Informativo Statistico Turistico, sistema di acquisizione, produzione, elaborazione e gestione dei dati del sistema turistico regionale.

2. I diversi soggetti istituzionali si configurano, per le rispettive competenze, sia come fornitori delle informazioni al SIST sia come utenti delle procedure del Sistema Informativo Statistico Turistico.

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41328 4127620
Art. 28 - Autorizzazione e classificazione delle strutture ricettive

1. Le autorizzazioni per l’inizio attività e le procedure di classificazione delle strutture ricettive sono regolamentate dalle leggi nazionali e regionali. Il rilascio dell’autorizzazione per l’avviamento dell’esercizio e l’assegnazione della prima classificazione della struttura ricettiva dovranno seguire le seguenti fasi:

I. Presentazione da parte del titolare della struttura ricettiva al Comune di residenza della domanda di autorizzazione e di classificazione;


ATTIVITÀ DEL COMUNE

II. Verifica sulla completezza dei dati della domanda di autorizzazione e della documentazione allegata;

III. Verifica sulla co

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41328 4127621
Art. 29 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive

1. Il titolare o gestore della struttura ricettiva ovvero il legale rappresentante della struttura ricettiva richiedente dovrà comunicare alla Provincia competente territorialmente i dati relativi all’anagrafica, ai servizi, ai prezzi ed alle attrezzature con le modalità ed i tempi di seguito indicati.

2. Il responsabile della struttura ricettiva sarà tenuto, altresì a comunicare alla Provin

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41328 4127622
Art. 30 - Adempimento ISTAT - Registrazione delle persone alloggiate presso le strutture ricettive

1. In base al Programma Statistico Nazionale e a quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria 95/57/CE del 23/11/1995 recepita con D.M. 25 settembre 1998, nonché in conformità alle disposizioni del D.lgs. n. 322 del 6 settembre 1989, la rilevazione dati sul movimento dei turisti negli esercizi ricettivi è svolta dall’ISTAT attraverso le informazioni dei movimenti turistici regionali.

2. In Basilicata, ai sensi dell’art. 11 comma 3 dell

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Art. 31 - Modalità di registrazione del movimento turistico

1. In attuazione del disposto di cui all’art.22 della L.r. n.6/2008, il titolare o il gestore della struttura ricettiva comunica all’A.P.T. i dati di movimentazione turistica relativi ai propri ospiti con le seguenti modalità:

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Art. 32 - Tempistica di inoltro dei dati

1. L’ISTAT, stabilisce che l’A.P.T. deve trasmettere i dati all’Istituto stesso entro il giorno 30 del mese successivo a quello di rilevazione. Considerato tale termine, si individuano le tempistiche a seguito dettagliate al fine di consentire l’espletamento delle attività propedeutiche all’invio finale all’Istituto di Statistica:

- nel caso di registrazione via rete telematica nelle modalità on-line e off-line, i dati devono essere trasmessi possibilmente entro le 24 ore successive al periodo di riferimento in quanto, come indicato dall’ISTAT, la rilevazione ha cadenza giornaliera - i dati relativi all’intero mese vanno comunque registrati entro il giorno 5 del mese successivo;

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